Suchbegriff eingeben...

Inserire il termine di ricerca...

Enter search term...

Barbara Poggio/Anna Simonati

La Consulta trentina per la riforma dello ­Statuto regionale ed il processo partecipativo1

Trentino’s Consulta for the reform of the regional Statute and
its participatory process

Abstract This paper aims at analyzing the participatory process within Trentino’s Consulta both from a sociological and a legal perspective. From a legal perspective, it describes the nature of the Consulta as a consultative body and the rules that form the basis of the Consulta, and of the revision process as such. The paper examines how the participatory process was concretely created and how it developed. It does so by referring to the five phases that characterize the months in which the citizenry was involved throughout the Trentino territory (design, awareness and information, implementation, outcome assessment, final report). The paper elucidates the main activities, tools and targets of the participatory meetings. Moreover, it highlights how facts and data related to the meetings with the citizenry were collected and discussed in the Consulta. Overall, the authors point out strengths and weaknesses of the participatory process, and the work of the Consulta itself.

1. La Consulta come sede istituzionale di partecipazione

Da più parti, come già si è evidenziato nel contributo di Jennifer Murphy, il processo partecipativo svolto nell’ambito dei lavori della Consulta trentina è stato ritenuto deludente. Questa opinione, che tiene conto soprattutto della quantità piuttosto esigua dei contributi presentati e della scarsa presenza di cittadine e cittadini agli incontri di varia natura organizzati durante il percorso, è certamente in parte condivisibile. Si ritiene tuttavia utile inquadrarla in un contesto generale più ampio di riflessioni sul ruolo e sulla portata della partecipazione nel processo di (possibile) riforma statutaria.

La legge provinciale n. 1/2016 ha istituito la Consulta per la riforma dello Statuto regionale come una sede essa stessa di partecipazione. Ciò è espresso nella disposizione di apertura della legge, in cui proprio la partecipazione della cittadinanza e delle parti sociali al processo di riforma dello Statuto è indicata come obiettivo fondamentale. A ben vedere, la stessa composizione dell’organismo è tale da poter essere posta in relazione sia con la democrazia rappresentativa, sia con la democrazia partecipativa.

Per quanto riguarda il primo aspetto, le istituzioni a legittimazione democratica rappresentate nella Consulta sono il Consiglio provinciale (con nove delegati complessivamente, cinque di maggioranza e quattro di minoranza)2 e il Consiglio delle autonomie locali (con tre delegati)3.

Gli altri componenti sono invece espressione della società civile, ma di provenienza assai varia: le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori dell’agricoltura, dell’industria, dell’artigianato, del commercio e del turismo (tre componenti),4 la Federazione trentina della cooperazione (un componente);5 le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale (tre delegati),6 la conferenza delle minoranze linguistiche (un delegato)7 e le associazioni e organizzazioni portatrici di interessi sociali, culturali e ambientali con sede in Provincia (tre delegati).8 Si tratta, evidentemente, di soggetti designati in rappresentanza di interessi qualificati, che rivestono particolare rilievo sul territorio.

Un ruolo in parte diverso è assegnato, infine, ai due componenti esperti in diritto pubblico indicati dall’Università,9 che sono portatori di una competenza puramente tecnica.

L’intento del legislatore era palesemente quello di garantire l’ampia rappresentanza dei principali centri di allocazione di interessi, favorendo in tal modo l’adozione del metodo della concertazione. Va detto, peraltro, che – al di là della fisiologica dialettica fra punti di vista in parte diversi – nel concreto svolgimento dei lavori è emersa la volontà comune dei delegati di assumere scelte per quanto possibile unanimemente o almeno largamente condivise.

L’attenzione del legislatore trentino per la partecipazione della cittadinanza all’operato della Consulta si è espressa anche, in un’altra prospettiva, nell’attuazione della massima apertura dei lavori dell’organismo. Si è previsto, infatti, che alle sedute potessero partecipare attivamente i consiglieri che non ne facevano parte;10 inoltre, si è richiesto il costante aggiornamento da parte del Consiglio provinciale sugli sviluppi dell’attività.11 Ma è ancora più significativo il fatto che le riunioni fossero pubbliche:12 tale disposizione è stata attuata non solo predisponendo appositi locali per consentire a chi lo desiderasse di assistere ai lavori, ma anche rendendo disponibile (sia in diretta che in differita) la registrazione video di tutti gli incontri sul sito internet dedicato.13

2. La disciplina del processo partecipativo

Il vero processo partecipativo sul documento preliminare, preparato dalla Consulta nei primi quattro mesi di lavoro, è disciplinato nell’art. 5 della legge provinciale n. 1/2016. Questa previsione è particolarmente interessante, poiché stabilisce alcuni punti fermi, mentre lascia la determinazione delle concrete modalità operative alla valutazione discrezionale della Consulta.

Fra le indicazioni inderogabili – che sono state puntualmente applicate – rientrano quella sulla durata del processo partecipativo (centottanta giorni secondo la legge,14 qualcuno in più in concreto)15 e quella che elenca la tipologia di meccanismi obbligatoriamente attivati (pubblicazione on line del documento preliminare accompagnato da una relazione illustrativa,16 svolgimento di assemblee pubbliche17 e costituzione di tavoli di approfondimento su tematiche specifiche,18 audizioni di soggetti istituzionali19 ed esperti su materie determinate20, raccolta di contributi scritti da parte della cittadinanza21 e di informazioni sul processo di riforma di altri Statuti regionali).22

Al processo partecipativo potevano intervenire, poi, i cittadini in generale, nonché gli enti pubblici e gli enti associativi la cui sede fosse collocata nel territorio provinciale.23 È interessante che la disposizione abbia richiesto il radicamento geografico degli enti associativi, mentre analoga restrizione non è stata prevista per la legittimazione a partecipare delle persone fisiche. Di questo tema, in realtà, si è dibattuto in Consulta e si è infine stabilito di assecondare l’orientamento estensivo seguito nella legge provinciale, al fine di incoraggiare l’eventuale presentazione di contributi anche da parte di persone non stabilmente residenti in Trentino.

La disposizione ora richiamata si presta a una serie di considerazioni.

Emerge indubbiamente la sensibilità da parte del legislatore provinciale per il coinvolgimento della popolazione, sia nel senso più “diffuso”, sia con riferimento ai portatori di interessi qualificati e di competenze specifiche. Dalla formulazione normativa si evince, poi, che il legislatore ha ritenuto di ricomprendere nella disciplina del procedimento partecipativo anche il momento preliminare della divulgazione delle informazioni, valorizzando in tal modo l’attività di comunicazione pubblica.

L’intento di acquisire per quanto possibile dati utili alla formazione di orientamenti consapevoli sulle questioni potenzialmente oggetto della riforma statutaria emerge dal riferimento al necessario monitoraggio di simili procedure in corso in altre regioni: ciò dimostra, in fondo, l’assunzione di una visione d’insieme dell’ordinamento. L’inserimento di tale precisazione nella disposizione relativa al processo partecipativo non è privo di rilievo: se da un lato evidenzia il taglio almeno parzialmente “atecnico” con cui il legislatore trentino ha utilizzato i concetti (in questo caso, quello di “partecipazione”), dall’altro lato rende manifesta la sensibilità per l’instaurazione di un rapporto dialogico a distanza fra istituzioni territoriali di pari livello. Questo profilo è sintomo di una lettura moderna dell’autonomia, intesa non soltanto come rivendicazione di spazi di autodeterminazione, bensì come valorizzazione delle proprie specificità nel pieno rispetto di quelle altrui e del comune riconoscimento di un nucleo di valori condivisi.

In prospettiva diversa, va segnalato come si sia optato per un approccio “atecnico” al tema della partecipazione anche da un’altra angolazione: lo dimostra il riferimento alla indizione di dibattiti pubblici. Come è noto, il dibattito pubblico è un istituto giuridico di stampo partecipativo dalla fisionomia ben precisa, che attualmente ha fatto ingresso nell’ordinamento italiano dopo essersi sedimentato in alcuni sistemi stranieri; si tratta, però, di un meccanismo complesso, la cui attuazione richiede una tempistica assai più distesa di quella prevista per la riforma dello Statuto regionale.

Per altri aspetti, le previsioni hanno un contenuto assai ampio e descrivono l’andamento del processo partecipativo solo per sommi capi. Ciò ha determinato la possibilità per i componenti della Consulta di stabilire il da farsi con una certa libertà, se pur dovendo necessariamente tenere conto della limitatezza delle risorse temporali e finanziarie a disposizione. A tal fine, è stato costituito un gruppo di lavoro fra alcuni componenti dell’organismo, il quale, con la preziosa collaborazione del personale di supporto proveniente dall’apparato amministrativo provinciale, ha svolto un ruolo propositivo, riflettendo sull’opportunità di attivare via via vari canali di comunicazione e sottoponendo le riflessioni e le soluzioni individuate alla deliberazione della plenaria. Nonostante l’adesione al gruppo ristretto sia avvenuta su base essenzialmente volontaria, si è cercato di garantire la presenza delle diverse “anime” rappresentate in Consulta.

3. Il processo di partecipazione

A partire dalle indicazioni e dai vincoli previsti dalla norma costitutiva della Consulta, il processo partecipativo si è articolato in cinque fasi che verranno brevemente declinate di seguito.

1. Fase progettuale – La prima fase, che è proceduta di pari passo con il primo periodo di attività della Consulta, è stata portata avanti da un gruppo di lavoro costituito da alcuni membri nominati in seno alla Consulta e dallo staff di supporto (composto da componenti dell’amministrazione provinciale, del Consiglio provinciale e dell’azienda informatica fornitrice delle piattaforme elettroniche). L’obiettivo era quello di predisporre un documento di pianificazione del processo partecipativo, identificando le iniziative e le attività della partecipazione, sia sul piano dei contenuti che della logistica. Il piano elaborato e poi condiviso e discusso all’interno della Consulta, era articolato intorno ad alcuni elementi costitutivi, tra cui in particolare: i soggetti da coinvolgere, identificati in singoli cittadini, organizzazioni, enti, scuole e gruppi; l’oggetto della partecipazione, ovvero il documento preliminare con i criteri e gli indirizzi principali per la redazione del progetto di riforma dello Statuto elaborato dalla Consulta; la durata del processo, come previsto dalla legge pari a 180 giorni, da marzo a settembre; le regole relative all’utilizzo delle piattaforme tecnologiche, alla raccolta di contributi, all’apertura del processo, ai criteri per l’analisi dei contributi; alla restituzione e al report finale; gli strumenti, tra cui in particolare eventi pubblici, piattaforme informatiche, audizioni; le risorse necessarie.

2. Fase formativa e informativa – la seconda fase prevedeva la realizzazione di un insieme di azioni mirate ad informare la cittadinanza rispetto al processo di partecipazione. In particolare sono stati perseguiti due obiettivi: offrire una informazione divulgativa dei temi e delle questioni affrontati dalla Consulta e conseguentemente oggetto di partecipazione; dare informazioni specifiche sullo svolgimento del processo (luoghi, modalità, tempi). Questa fase è stata supportata anche da una campagna promozionale sui media locali (televisione, radio), dalla diffusione gratuita del periodico informativo del Consiglio provinciale e dal ricorso ad alcuni social media (Facebook, Twitter), così come dalla piattaforma ioRacconto, mirata a condividere contenuti ed esperienze attinenti il processo partecipativo. Sono state inoltre organizzate alcune iniziative formative all’interno delle scuole e dell’università per informare e sensibilizzare gli studenti.

3. Fase attuativa – si fa qui riferimento all’effettivo svolgimento del processo partecipativo, avviato il 14 marzo e conclusosi il 30 settembre 2017. In questo periodo il documento preliminare elaborato dalla Consulta è stato presentato in varie occasioni pubbliche sul territorio provinciale e attraverso vari strumenti, al fine di raccogliere contributi, proposte, commenti e valutazioni da parte di cittadini, istituzioni, associazioni e organizzazione. In particolare il processo si è articolato attraverso tre principali canali: le audizioni, gli incontri sul territorio e la piattaforma.

Le audizioni: nella prima fase del processo partecipativo sono state realizzate una serie di audizioni con soggetti istituzionali (Presidenza della Convenzione sull’Alto Adige, Giunta provinciale, Parlamentari, componenti della Commissione Paritetica dei Dodici) e società civile organizzata (17 gruppi e associazioni).

Gli incontri sul territorio: sono stati organizzati 17 incontri serali organizzati su tutto il territorio provinciale nelle sedi delle diverse Comunità, che prevedevano una prima parte dedicata alla presentazione del processo partecipativo e del documento, anche attraverso la presentazione di un video, e con l’intervento di alcuni membri della Consulta, e una seconda riservata alla discussione e alla raccolta di commenti e proposte; due incontri riservati alle minoranze linguistiche; un incontro di presentazione del documento alle associazioni; due incontri in biblioteca; un “Laboratorio sull’Autonomia” realizzato a Trento in occasione della festa dell’autonomia, con l’apertura di tavoli pubblici di approfondimento in sessioni tematiche.

L’attivazione della piattaforma informatica ioPartecipo, per tutta la durata del processo partecipativo. La piattaforma consentiva di valutare, commentare e fare proposte relative agli otto ambiti del documento preliminare elaborato dalla Consulta.

4. Esame degli esiti del processo partecipativo – nel primo incontro successivo alla conclusione del processo partecipativo, la Consulta ha realizzato un bilancio dell’esperienza. Negli incontri successivi sono state riconsiderate le diverse sezioni del documento preliminare alla luce delle indicazioni, commenti e proposte emerse nel corso del processo partecipativo. Lo staff di supporto della Consulta ha predisposto un documento analitico in cui sono stati inclusi estratti provenienti dai diversi contributi raccolti, suddivisi per ambiti e i relatori che nella prima fase avevano presentato i vari temi, hanno preso in considerazione i materiali raccolti, integrando, quando ritenuto opportuno, la proposta iniziale alla luce delle indicazioni emerse. La limitata numerosità dei contributi ha portato in vari casi i relatori ad esprimere dubbi rispetto all’effettiva rappresentatività delle proposte e dunque all’opportunità di tenerne effettivamente conto nella revisione del testo.

5. Fase di restituzione degli esiti – l’ultima fase, tuttora in corso (febbraio 2018), prevede una restituzione e condivisione degli esiti del processo partecipativo, nei confronti di chi ha proposto contributi. Si prevede inoltre la stesura di un report che contenga una ricostruzione e una valutazione del processo.

4. L’influenza dell’esito del processo partecipativo sul contenuto del documento definitivo

A conclusione del percorso partecipativo, la Consulta si è impegnata nella confezione del documento definitivo, che al momento della redazione di questo paper (febbraio 2018) è ancora in corso.

Come già si è accennato, i componenti della Consulta hanno tenuto conto delle sollecitazioni emerse nel corso del processo partecipativo in vista della preparazione della versione avanzata delle schede contenutistiche di loro competenza, così come se ne è tenuto conto nel corso della discussione collegiale in seduta.

È interessante notare che la maggior parte delle opinioni pervenute sono prevalentemente adesive rispetto al lavoro precedentemente svolto; talora, sono stati avanzati alcuni suggerimenti nel senso dell’approfondimento delle linee di tendenza seguite nel documento preliminare, mentre solo raramente sono stati espressi punti di vista incompatibili. In quel caso, le posizioni sono state comunque sinteticamente evidenziate e lo stesso è accaduto allorché in sede di processo partecipativo fossero stati espressi pareri reciprocamente discordanti. Nel corso della discussione preordinata alla determinazione del testo del documento conclusivo, quindi, i relatori hanno normalmente preso le mosse proprio dagli esiti della partecipazione. Naturalmente, però, non tutte le sollecitazioni ricevute hanno la medesima portata. Quelle avanzate dagli interlocutori istituzionali, a cui si è dato spazio in sede di audizione, inevitabilmente risultano doppiamente qualificate: in primo luogo perché spesso manifestano un livello di consapevolezza e competenza tecnica particolarmente elevato, in secondo luogo poiché i soggetti di cui sono espressione svolgono un ruolo tale da renderli spesso portavoce dell’interesse generale della collettività.

5. Gli esiti del processo partecipativo: alcuni dati e
le interpretazioni emerse in seno alla Consulta

Come si è visto, nel complesso il processo partecipativo ha previsto l’attivazione di una pluralità di azioni, utilizzando una molteplicità di strumenti e identificando diversi target. Il bilancio finale, tuttavia, è stato certamente al di sotto delle aspettative. La partecipazione agli eventi pubblici serali, salvo alcune eccezioni, è stata mediamente contenuta, sebbene piuttosto qualificata (sono intervenuti prevalentemente esperti e figure con ruoli istituzionali), molto limitata quella al laboratorio. Gli accessi al portale sono stati complessivamente 2.027.24 I materiali raccolti tramite la piattaforma ioPartecipo sono stati piuttosto circoscritti: 29 valutazioni, 11 commenti e 27 proposte. Complessivamente i contributi raccolti dalle varie iniziative attivate e inseriti nel documento riepilogativo sono stati 197. La maggior parte si sono focalizzati sui fondamenti dell’autonomia, funzioni e rapporti tra Province autonome e Regione e sulle minoranze linguistiche.

Quali sono le principali ragioni alla base del limitato livello di partecipazione? Le interpretazioni emerse dall’esame degli esiti del processo partecipativo svolto all’interno della Consulta hanno fatto riferimento a diversi fattori.

Una prima criticità individuata riguarda la complessità del documento preliminare e delle questioni in esso trattate. Durante la fase progettuale era stata valutata l’opportunità di predisporre un documento più facilmente accessibile, utilizzando modalità espressive e linguistiche più semplici e “popolari”, tuttavia la Consulta aveva optato per un documento non troppo tecnico e più discorsivo, ma comunque relativamente complesso al fine di evitare il rischio di banalizzazione. Alcune letture hanno in particolare sottolineato il fatto che il livello di consapevolezza presente nella popolazione rispetto al tema dell’autonomia fosse in realtà piuttosto limitato e questo riducesse la possibilità di comprensione di molte delle questioni al centro del lavoro portato avanti dalla Consulta.

Un secondo elemento individuato fa riferimento alla difficoltà di coinvolgere le scuole e gli studenti, dovuta anche alla collocazione temporale della fase partecipativa, che in buona parte è coincisa con la pausa estiva.

Una ulteriore motivazione addotta ha attribuito la limitata partecipazione alla scarsa attenzione e copertura garantita dalla stampa, soprattutto dal momento in cui – a seguito degli esiti del referendum costituzionale del dicembre 2017 – il significato e la necessità della riforma erano stati ridimensionati.

Ulteriori letture hanno invece proposto una diversa prospettiva, invitando a ridimensionare la gravità del problema, sia osservando come la partecipazione fosse in realtà già stata garantita dalla rappresentatività delle componenti della Consulta, sia facendo riferimento ad un più ampio e generale trend di allontanamento delle persone dalle istanze della politica. Secondo tale prospettiva, infatti, la partecipazione oggi avrebbe luogo solo su istanze estremistiche, oppure laddove ci siano interessi immediati in gioco o rischi di crisi. Secondo alcuni interventi la scarsa partecipazione avrebbe anche potuto essere letta come un indicatore di ampia condivisione del documento elaborato dalla Consulta.

Voci più critiche sono infine emerse da parte dei rappresentanti dell’associazionismo, che già all’avvio dei lavori della Consulta avevano segnalato la richiesta da parte delle associazioni di un maggior coinvolgimento nella fase di progettazione del processo partecipativo, che potesse valorizzare la loro specifica vocazione sul piano delle istanze e delle pratiche partecipative, anche nella previsione di poter poi garantire un supporto diffuso nella fase dedicata all’informazione e alla partecipazione. A questa richiesta la Consulta aveva risposto negativamente, appellandosi alle indicazioni della norma costitutiva, e ciò era stato percepito dalle associazioni come un segnale di chiusura, generando un progressivo disinvestimento nel processo.

6. Brevi rilievi conclusivi: due diverse prospettive

6.1 Le criticità

Il riferimento a quanto avvenuto nella relazione con il mondo associativo appare utile al fine di sviluppare una riflessione più approfondita sulle ragioni della scarsa partecipazione. È peraltro utile rilevare la presenza di diverse aspettative rispetto al grado di partecipazione, legate a differenti visioni dei processi partecipativi: nella misura in cui la partecipazione è vista come elemento accessorio e residuale è evidente che la sua assenza non sarà percepita come problematica, se invece la si considera come dimensione rilevante e cruciale, uno scarso livello di partecipazione sarà interpretato come problematico. Collocandosi in questa seconda prospettiva, e facendo riferimento alla ormai ampia letteratura che tratta il tema della partecipazione pubblica e degli strumenti per la sua promozione, è possibile mettere in luce alcuni elementi di criticità del processo partecipativo realizzato e, ancora più a monte, del modo in cui la partecipazione è stata intesa dalla stessa norma costitutiva della Consulta.

Ciò che va prima di tutto sottolineato, infatti, è che la partecipazione non è una pratica sociale che può essere agita “a comando”, ma si tratta invece di un fenomeno “emergente”. È un processo complesso e delicato, che non può essere gestito in modo meccanico, ma che va preparato e accompagnato con cura, stimolato, valorizzato, coinvolgendo quanto possibile i soggetti che verranno chiamati alla partecipazione nella definizione delle regole del gioco. L’esempio relativo al rapporto intercorso con il mondo associativo rappresenta un caso esemplare della delicatezza e della complessità dei processi partecipativi. La decisione presa dalla Consulta di non incontrare le associazioni nella fase pre-partecipativa per discutere delle modalità del processo di partecipazione, sebbene del tutto legittima a fronte delle indicazioni normative, ha di fatto fortemente indebolito quello che avrebbe potuto essere un canale privilegiato di coinvolgimento della popolazione, vista la disponibilità delle associazioni a farsi mediatrici nel rapporto con i propri soci e con il territorio, in cui sono fortemente radicate. La resistenza della Consulta nei confronti di una maggiore apertura alle istanze di partecipazione provenienti dall’esterno appare peraltro in linea con un più generale atteggiamento di diffidenza, emerso in più occasioni all’interno della Consulta, in particolare da parte della componente politica, ma non solo, nei confronti degli strumenti di partecipazione dei cittadini, visti spesso come canali alternativi alla democrazia rappresentativa, piuttosto che complementari. Una ambivalenza che di fatto permea la stessa norma istitutiva della Consulta e del processo di riforma dello Statuto, che pur impegnandosi a valorizzare la partecipazione, cerca di incanalarla in confini stretti e rigidi, impedendo così al processo partecipativo di dispiegare le sue piene potenzialità. Ciò che è sembrato mancare nella gestione di questo processo, è una cultura specifica della partecipazione e del significato del dialogo tra cittadini ed istituzioni. Eppure buoni esempi anche in Italia non mancavano, si pensi, ad esempio, alle esperienze di Toscana, Emilia Romagna e Piemonte. In un territorio storicamente ricchissimo di esperienze di volontariato e di autoorganizzazione, qualcosa di più si sarebbe potuto osare. L’auspicio è che, anche a prescindere dall’esito del processo di riforma sullo Statuto di autonomia, possano prevalere nel futuro logiche più attente a questo tipo di dimensioni, che possono avere un ruolo importante nel migliorare la qualità della convivenza sociale.

6.2 Le possibili obiezioni

A fronte delle perplessità avanzate da alcuni a proposito del limitato e tardivo coinvolgimento della popolazione nella (possibile) riforma dello Statuto regionale, può in primo luogo prospettarsi un’obiezione di carattere strettamente normativo. Come già si è accennato, infatti, il legislatore ha collocato e delimitato cronologicamente a monte la fase partecipativa. La discrezionalità di cui la Consulta ha potuto avvalersi nella fase attuativa in realtà concerne esclusivamente la tipologia degli strumenti attivabili – nel senso che la lista di quelli enumerati nella normativa poteva essere integrata con l’indicazione di modalità applicative specifiche – mentre non c’era ovviamente alcuno spazio per iniziative contra legem.

Inoltre, al di là dell’esiguità quantitativa dei contributi presentati, a nostro giudizio non sarebbe corretto evidenziare soltanto i profili di debolezza del processo partecipativo. È necessario tenere conto, infatti, delle difficoltà correlate allo svolgimento da parte delle istituzioni – a costo limitato e in tempi ristretti – di un’attività di stimolo su temi spesso estremamente tecnici, che è assai arduo veicolare efficacemente presso un’ampia fascia della popolazione potenzialmente interessata. La capillarità dello sforzo profuso nel senso della comunicazione e della diffusione dei contenuti presso i cittadini, pur non avendo sortito il forte interesse da alcuni auspicato a monte, ha però consentito di evitare un gravissimo rischio: la strumentalizzazione dei contenuti del processo partecipativo da parte di gruppi ideologicamente orientati e strutturalmente organizzati sul territorio, che, pur rappresentando frange minoritarie dell’opinione pubblica, proprio in quanto organizzati sono spesso in grado di esprimersi nelle sedi istituzionali in maniera particolarmente “visibile”. Ci pare che, nel processo partecipativo attivato dalla Consulta trentina, tutti coloro che lo desideravano e nutrivano una forte motivazione in tal senso abbiano trovato l’occasione per esprimersi ed essere ascoltati con la dovuta attenzione.

Note

1 Questo contributo è frutto della riflessione comune delle autrici; tuttavia, i paragrafi 1., 2., 4. e 6.2 sono stati scritti da Anna Simonati, mentre i paragrafi 3., 5. e 6.1 sono opera di Barbara Poggio.

2 V. art. 2, c. 2, lett. hI, l.p. n. 1/2016, in cui si precisa che per la composizione del gruppo dei consiglieri provinciali si tiene conto anche della rappresentanza di genere.

3 V. art. 2, c. 2, lett. d), l.p. n. 1/2016.

4 V. art. 2, c. 2, lett. a), l.p. n. 1/2016.

5 V. art. 2, c. 2, lett. b), l.p. n. 1/2016.

6 V. art. 2, c. 2, lett. c), l.p. n. 1/2016.

7 V. art. 2, c. 2, lett. e), l.p. n. 1/2016; la conferenza è disciplinata nella l.p. Trento 19 giugno 2008, n. 5.

8 V. art. 2, c. 2, lett. f), l.p. n. 1/2016.

9 V. art. 2, c. 2, lett. g), l.p. n. 1/2016.

10 V. art. 2, c. 6, l.p. n. 1/2016, ove è previsto, altresì, che questi soggetti possano presentare e illustrare proposte.

11 V. art. 2, c. 5, lett. d), l.p. n. 1/2016.

12 V. nuovamente art. 2, c. 5, lett. d), l.p. n. 1/2016.

13 V. www.riformastatuto.tn.it (08.02.2018).

14 V. art. 5, c. 4, l.p. n. 1/2016.

15 Il processo partecipativo, aperto il 13 marzo 2017, si è concluso il 30 settembre: v. www.riformastatuto.tn.it (08.02.2018).

16 V. art. 5, c. 2, lett. a), l.p. n. 1/2016.

17 V. art. 5, c. 2, lett. b), l.p. n. 1/2016.

18 V. art. 5, c. 2, lett. c), l.p. n. 1/2016.

19 La norma menziona espressamente la Giunta provinciale, i parlamentari eletti nel territorio trentino, i componenti della Commissione paritetica di cui all’art. 107 dello Statuto regionale vigente: v. art. 5, cc. 2, lett. d) ed e), l.p. n. 1/2016.

20 V. art. 5, c. 2, lett. e), l.p. n. 1/2016.

21 V. art. 5, c. 2, lett. f), l.p. n. 1/2016.

22 V. art. 5, c. 2, lett. g), l.p. n. 1/2016.

23 V. art. 5, c. 3.

24 Dati aggiornati al 30 settembre 2017 (fine del processo partecipativo).