Segreteria Provinciale SGBCISL*
*responsabili di redazione Sandro Fraternali ed Ivan Munerati
Esiste un lobbismo sindacale?
Rappresentanza e persuasione sociale
Does Trade Union Lobbying Exist?
Representation and Social Persuasion
Abstract The essay analyses the relationship between trade union activity and lobbying, based on concrete experiences within the SGBCISL, the most representative trade union in the Autonomous Province of Bolzano. The essay analyses the nature of trade union action within the Italian legislative sphere and specifies that the statutory provisions of the SGBCISL prescribe full autonomy from political parties, movements and institutions. Then the areas of intervention in which public persuasion activity could take place are described. In particular, the bodies, commissions and committees (both public and private) in which SGBCISL representatives operate are listed and their activities are analysed quantitatively and qualitatively.
In conclusion, the trade union participatory network is considered important, but not fundamental. The main feature of the trade union remains its bargaining activity, which is considered a lever for improving the members’ living conditions.
1. Introduzione
Le organizzazioni sindacali sono in grado di svolgere attività di lobbying? Possiamo cioè identificare, almeno per alcuni tratti e per alcune azioni peculiari, il sindacato come una lobby? Parafrasando una abusata citazione di John F. Kennedy, tranchant ma efficace: un/una sindacalista altoatesino/a (o persona delegata dal sindacato) sarebbe in grado di spiegare al Landeshauptmann un tema complesso in maniera più rapida ed efficace dei suoi stessi funzionari e proporgli in maniera più stringente specifiche misure di intervento? La parafrasi prova ad evidenziare due dei tratti peculiari che in letteratura si attribuiscono al lobbismo, quello dell’efficacia comunicativa (la persuasione) e quello della effettiva capacità di pressione (l’efficacia della persuasione).
Allargando il campo e fuori di metafora, le organizzazioni sindacali, intervenendo nelle dinamiche socio-politico-economiche del nostro territorio provinciale, in che modo riescono a far valere gli interessi specifici dei propri associati o più in generale di lavoratori e pensionati, di lavoratrici e pensionate? Utilizzano una qualche forma di lobbismo nel perseguire tali interessi?
All’interno della letteratura scientifica non è difficile imbattersi in contributi che affrontano il tema dei rapporti tra azione sindacale e processi di lobbying. Ciò avviene prevalentemente negli studi dedicati al cosiddetto patto sociale oppure in quelli che analizzano il sistema delle relazioni politiche o l’interazione tra sistemi di comunicazione e persuasione sociale. Vengono indagate tra l’altro le strategie comunicative con cui le organizzazioni sindacali perseguono i propri obiettivi – ad esempio Valentini et al. (2020, 4926) dove si parla a questo proposito di “public lobbying campaigns”; le forme di collaborazione con i partiti politici per influenzare gli esiti di un percorso legislativo – Grødem e Hippe (2019) analizzano ad esempio il caso della riforma pensionistica norvegese – e le interrelazioni tra sindacati e istituzioni politiche.
Non essendo però oggetto di questo breve saggio né un’analisi sistematica di questi studi né una categorizzazione scientifica delle forme di lobbismo, gli aspetti più strettamente teorici rimarranno sullo sfondo. Proveremo, infatti, a dare una risposta alle domande poste in apertura, partendo dallo sguardo parziale, ad angolo acuto, della organizzazione sindacale sudtirolese con il maggior numero di aderenti e che, per storia e mission, presenta un pronunciato profilo interetnico, la SGBCISL (Südtiroler Gewerkschaftsbund/Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori).
Ci muoveremo, da un punto di vista contenutistico, partendo dall’inquadramento del sindacato come associazione all’interno del diritto costituzionale e del diritto del lavoro. Analizzeremo poi la cornice statutaria all’interno della quale si forma l’attività della SGBCISL, mettendone in risalto sia il piano valoriale che l’architettura associativa. Passeremo infine alla descrizione delle specifiche attività e degli specifici campi di intervento, nei quali sia potenzialmente ravvisabile un’azione di lobbying, per giungere a darne una valutazione di massima.
Dal punto di vista metodologico questo breve saggio ha un taglio prevalentemente esperienziale: le conclusioni sono cioè veicolate più dalle forme concrete e dalle modalità in cui si struttura il lavoro sindacale in rapporto ai decisori ed agli organismi politici, che da una tipizzazione teorica o da un’analisi comparativa dei sistemi associativi in intersecazione con il tema della lora capacità di “condizionamento” politico.
2. Il sindacato nel contesto normativo italiano
Richiamiamo qui brevemente gli aspetti del diritto sindacale italiano che riteniamo utili alla definizione del nostro tema. Il fondamento d’esistenza delle organizzazioni sindacali è notoriamente costituito dall’articolo 39 della Costituzione italiana, che al comma 1 recita: “L’organizzazione sindacale è libera”. Da un punto di vista generale ciò implica che – in relazione alla capacità di tutela di interessi collettivi in ambito lavorativo ed alla legittimazione ad agire per conto di chi si associa – “le organizzazioni sindacali […] sono libere di assumere la forma organizzativa più appropriata e di fissare autonomamente le regole interne nonché gli obbiettivi da perseguire” (Innocenti/Lai 2022, 28), prevedendo anche ulteriori forme di conflitto o di intervento sempre a tutela dei propri associati e delle proprie associate. I commi successivi del citato articolo 39 – che definivano meccanismi di riconoscimento pubblico delle organizzazioni sindacali – non hanno mai trovato attuazione e quindi esse risultano assoggettate alla disciplina sulle associazioni non riconosciute, come definite dal Codice civile.
Nelle organizzazioni sindacali quindi la legittimazione ad agire è data dall’assenso che iscritti ed iscritte conferiscono direttamente ed indirettamente ai/alle dirigenti ed ai/alle responsabili delle strutture attraverso la definizione delle norme statutarie e regolamentari. Ciò avviene a tutti i livelli (territoriali, nazionali) e in tutte le articolazioni strutturali (federazioni di categoria, definite come strutture verticali, e confederazioni o unioni, definite come strutture orizzontali).
Riassumendo e semplificando: il sindacato si dà la forma e le regole (statuti e regolamenti) che ritiene più indicate al raggiungimento dei propri scopi (tutela collettiva ed individuale dei propri associati); è all’interno di tale perimetro associativo che si legittimano e valutano le iniziative sindacali, tra esse anche le eventuali azioni di lobbying. Diviene quindi imprescindibile una disanima degli statuti e dei regolamenti SGBCISL.
3. La SGBCISL: associazionismo, autonomia, giustizia sociale
3.1 Associazionismo
Nel Preambolo dello Statuto dell’Unione Sindacale Provinciale SGBCISL della Provincia autonoma di Bolzano si richiama la volontà di agire per affermare il primato del lavoro sul capitale. Questo principio, che si colloca anche all’interno della concezione sindacale della CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), a cui il sindacato locale – a pochi anni dalla sua fondazione avvenuta nel 1948 – aderì nel 1951, si esplica in un complessivo miglioramento delle condizioni sia materiali che culturali e sociali dei lavoratori e delle lavoratrici. Il raggiungimento di tale obiettivo deve avvenire però attraverso la presenza di due condizioni essenziali, dalle quali discende anche la legittimazione all’agire sindacale: in primo luogo l’adesione all’organizzazione sindacale deve essere “libera”, basata su di un consenso spontaneo alle linee valoriali della stessa; in secondo luogo, l’organizzazione sindacale deve essere dotata di una struttura organizzativa in grado di sostenerne l’azione di rappresentanza.
In queste affermazioni, apparentemente generiche, e soprattutto nella seconda, sta tra l’altro la diversità dell’azione della CISL e della SGBCISL rispetto ad altre sigle sindacali: si accorda cioè “priorità alle istanze di tutela dei lavoratori iscritti (cosiddetto associazionismo)” rispetto all’allargamento degli “ambiti della rappresentanza all’intera classe lavoratrice senza tener conto dell’affiliazione sindacale” (Innocenti/Lai 2022, 28). Questo elemento dovrà essere tenuto presente quando andremo ad analizzare l’azione di lobbying eventualmente esercitata dal sindacato: dato che la delega di rappresentanza è rispetto agli iscritti ed alle iscritte e non in riferimento ad un’intera classe (o ad un’intera sfera di interessi collettivi), gli interventi da mettere in atto dovranno rispondere non ad un generico riferimento valoriale o a consultazioni assembleari, ma ad un vero e proprio mandato da parte della base o – nell’ottica della democrazia interna – da parte degli organismi statutariamente deputati a questo scopo. Possiamo già intravedere, in filigrana, un tratto di non poco conto: prevedendo passaggi statutari predefiniti e preventivi, l’azione di pressione persuasiva, in qualunque forma esercitata, non potrà avere carattere di immediatezza né essere dinamica e flessibile, ma dovrà – di necessità – prevedere programmazione ed estensione su periodi medio-lunghi.
3.2 Autonomia
Tra i valori fondanti della SGBCISL può essere annoverato – assieme a quello dell’interetnicità – quello dell’autonomia, nella doppia accezione di autonomia nei confronti delle organizzazioni e degli schieramenti politici (e delle istituzioni politiche) e di autonomia provinciale rispetto ai livelli sindacali nazionali (soprattutto per quanto riguarda il piano che abbiamo definito poco sopra delle strutture orizzontali).
Quest’ultimo aspetto discende ovviamente dalla specifica situazione etnico-linguistica sudtirolese, in virtù della quale la SGBCISL non solo ha garantito e garantisce – al pari della maggioranza delle altre confederazioni sindacali – servizi e rappresentanza bilingui, ma è approdata alla scelta della piena pariteticità di presenza dei gruppi linguistici negli organismi dirigenti, scelta icasticamente rappresentata dalla “rotazione etnica” – all’interno del mandato congressuale – dei segretari generali provinciali (che di fatto governano congiuntamente l’organizzazione di cui sono al vertice) (Statuto SGBCISL, articolo 24).
Sul versante della prima accezione del principio autonomistico si tratta, invece, di rivendicare una piena libertà di azione sindacale all’interno del contesto democratico (“assoluta autonomia dai partiti politici, dai pubblici poteri, dalle associazioni imprenditoriali” come recita il citato Preambolo dello Statuto SGBCISL), libertà basata sull’assunto che “la diversità di natura, finalità e metodo di azione esclude la possibilità di relegare l’azione delle associazioni sindacali ad una mera funzione di cinghia di trasmissione degli schieramenti politici” (Innocenti/Lai 2022, 16). Da questa regola aurea deriva una stringente definizione del regime delle cosiddette “incompatibilità”. Il sindacato cioè non rivendica solo una generale autonomia gestionale e decisionale nei confronti delle istituzioni e dei soggetti politici, ma definisce un perimetro, al di fuori del quale non è possibile per nessuno dei/delle responsabili dell’organizzazione esercitare il proprio ruolo. L’articolo 30 dello Statuto, dopo aver riaffermato il principio dell’“assoluta autonomia della SGBCISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni e degli enti che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli”, stabilisce che sono incompatibili con le cariche direttive ed esecutive ricoperte all’interno del sindacato – pena decadenza – oltre agli “incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, comprensoriale, comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati” ed agli “incarichi esecutivi e direttivi” a tutti i livelli “in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale”, anche le mere candidature a ricoprire tali incarichi. Si tratta, come è facilmente rilevabile, della definizione di un confine molto netto: l’attività di coloro che all’interno dell’organizzazione ricoprono ruoli di responsabilità deve rimanere pienamente distinta da ogni qualsiasi attività politica diretta, sia essa amministrativa, di partito o anche solo aurorale come la candidatura ad un percorso elettivo ancorché di carattere circoscrizionale. L’assunto che sottostà a questa scelta statutaria non è ovviamente quello di una estraneità del sindacato rispetto alla dimensione politica, ma piuttosto quello di una assunzione consapevole della distinzione dei ruoli all’interno della sfera politica.
Si può facilmente comprendere come dinamiche di affiancamento a movimenti o partiti politici o addirittura di “pervasività” nei loro confronti (anche nella forma spuria del finanziamento delle campagne elettorali), dinamiche che troviamo spesso citate nella letteratura scientifica come potenziali fenomeni di lobbismo (cfr. Schludi 2005, citato in Grødem/Hippe 2019, 468; Erne 2017, 254), siano di per sé escluse dall’orizzonte operativo della nostra organizzazione sindacale. Nel panorama politico altoatesino non è difficile invece rintracciare, in organismi istituzionali di partito, la presenza (ovviamente legittima) di rappresentanti di associazioni imprenditoriali o professionali. Nell’economia di questo contributo non rientra una disanima di quest’ultima particolarità (crediamo non circoscrivibile alla realtà sudtirolese, anche se in provincia la presenza di un forte partito di raccolta che continuativamente dal secondo dopoguerra regge in regime di maggioranza, l’amministrazione pubblica potrebbe spingere con più determinazione in tale direzione). Basti rilevare però in maniera chiara la differenza di approccio e la differente percezione dell’esercizio dell’autonomia tra la nostra organizzazione ed altri attori pubblici.
Occorre, infine, mettere in evidenza un altro aspetto statutario che declina il concetto di autonomia dalla politica in riferimento all’organizzazione interna. L’articolo 41 infatti, che apre il capo XVII dello Statuto “Rapporti con le istituzioni – rappresentanze sindacali negli enti pubblici e nelle commissioni”, ancor prima di definirne in maniera specifica i compiti e le caratteristiche soggettive, sottolinea che i/le rappresentanti SGBCISL in enti e commissioni devono “operare in modo da garantire la piena autonomia del Sindacato”. Pur facendo perno sul “proprio personale contributo di competenza” tali rappresentanti, nel tentativo di far partecipare i lavoratori e le lavoratrici alle scelte ed alle decisioni che li riguardano, dovranno essere messi “in grado di esprimere il parere dell’Organizzazione”, anche attraverso procedure di confronto e di coordinamento interno. Rintracciamo in questi passaggi dello Statuto sia la volontà di dotare i/le propri/e rappresentanti dell’armamentario di conoscenze/competenze utili alla rappresentanza degli interessi collettivi di lavoratori e lavoratrici (nonché di pensionati e pensionate), sia la necessità che tale rappresentanza avvenga non a titolo personale (ancorché autorevole) ma nel solco di una elaborazione collettiva. Anche in questo caso è facile comprendere come i tempi di questa elaborazione non sempre si riescano a conciliare con azioni “persuasive” rapide, flessibili ed efficaci.
3.3 Giustizia sociale e democrazia partecipata
Rimane da affrontare un ultimo aspetto dirimente prima di andare ad affrontare le forme di partecipazione (e l’efficacia di questa partecipazione) del sindacato al sistema di rappresentanza in Provincia di Bolzano. Come già accennavamo, l’obbiettivo centrale dell’organizzazione sindacale è di realizzare o perlomeno tendere alla realizzazione della giustizia sociale, nelle sue varie declinazioni. Per ottenere ciò il sindacato si dota di una struttura organizzativa democratica, architettata per dare la maggiore efficacia alla propria funzione di rappresentanza, ma si pone anche come presidio della democrazia, nell’accoglimento del presupposto che solo in un contesto democratico il fine perseguito possa essere raggiunto. L’essere presidio della democrazia non ha però mai prefigurato per la nostra organizzazione, nel solco della tradizione della CISL nazionale, la richiesta di una collocazione organica del sindacato nell’ordinamento dello stato (o pubblico). Il ruolo sindacale si esplica in maniera predominante nell’ambito della contrattazione collettiva, affidando alla tutela legale solo “il sostegno dell’attività sindacale […], la garanzia di un apparato minimo di tutele per i lavoratori sprovvisti di copertura contrattuale e la correzione di abusi” (Innocenti/Lai 2022, 18). Nell’economia di queste pagine non rientra un ulteriore approfondimento del concetto di autonomia collettiva o di ordinamento intersindacale (cfr. Giugni 1960), elaborati a partire dall’assunto sopra indicato, né ricostruire i complicati intrecci tra ambito legislativo ed ambito contrattuale, seguiti nel settore pubblico alla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego; è sufficiente rimarcare qui la centralità della contrattazione nel perseguimento da parte sindacale degli obbiettivi di miglioramento materiale, intellettuale e morale dei lavoratori e delle lavoratrici. Una volta definiti i criteri che permettono ad una sigla sindacale di sedere al tavolo delle trattative o di sottoscrivere contratti ed accordi collettivi (la cosiddetta rappresentatività), l’azione della stessa segue linee che potremmo caratterizzare come canoniche o istituzionali. Ciò avviene a tutti i livelli, da quello aziendale alla contrattazione collettiva nazionale, nei limiti che la giurisprudenza è andata via via definendo (Innocenti/Lai 2022, 32 - 49), ed ingloba anche tutte le misure adottate a sostegno della contrattazione tra cui, come ultima ratio, lo sciopero collettivo.
In Provincia di Bolzano annualmente la SGBCISL partecipa, attraverso le sue federazioni, a centinaia di tavoli contrattuali. La maggior parte sono tavoli afferenti alla contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale, ma esistono anche contrattazioni di primo livello (il settore pubblico provinciale, con il Contratto di Intercomparto) ed integrativi provinciali ad esso parzialmente assimilabili come quella relativa al personale docente delle scuole a carattere statale.
Questa lunga ed articolata premessa per giungere ad una conclusione breve: l’attività sindacale specifica, quella del contrattare, non lascia molto spazio ad interventi di lobbying. I soggetti contrattuali sono infatti definiti con pattuizione diretta o nei limiti determinati dagli Accordi nazionali (ad esempio, l’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 oppure il Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014) e dagli orientamenti giurisprudenziali; le richieste sono delineate attraverso piattaforme (prevalentemente di matrice sindacale) che hanno carattere pubblico; gli esiti (in termini normativi e/o economici) sono definiti dalle parti al tavolo contrattuale. Per dare approvazione ad accordi e contratti le organizzazioni sindacali hanno inoltre previsto forme di legittimazione democratica, attraverso o referendum aziendali (o di settore, aperti a tutti), o attraverso il coinvolgimento decisionale delle proprie iscritte e dei propri iscritti, chiamati a validare gli esiti contrattuali. Anche quest’ultimo rilievo conforta in senso pratico la conclusio sopra indicata: qualora le scelte contrattuali siano comunque da rimettere alla valutazione della cosiddetta base, un’eventuale azione di lobbying difficilmente supererebbe una semplice analisi in termini di costi/benefici.
4. La partecipazione al sistema di rappresentanza sociale in Alto Adige/Südtirol
4.1 Le forme della partecipazione: collaborazione e concertazione
La partecipazione della SGBCISL al sistema di rappresentanza sociale in Provincia di Bolzano si esplica, oltre che nelle forme tipicamente sindacali a cui abbiamo fatto riferimento nel terzo paragrafo, anche in altre due modalità che – semplificando e senza specifico rigore teorico – definiremo con i termini di collaborazione e di concertazione.
Nella prima facciamo rientrare la partecipazione – al pari delle altre organizzazioni sindacali rappresentative – ad una articolata serie di commissioni e consulte provinciali, comitati, enti, organismi di controllo. Tale partecipazione è definita (a livello nazionale o provinciale) o da disposizioni normative oppure deriva da accordi con l’ente pubblico o con le altre parti sociali. Di seguito proveremo a darne un quadro completo, ancorché sintetico.
Nella seconda modalità possiamo annoverare, invece, il sistema degli enti bilaterali e la partecipazione sindacale alla creazione e gestione sia della previdenza complementare regionale (con la formazione del fondo pensionistico negoziale regionale), che dei fondi sanitari integrativi, strumenti locali finalizzati al cosiddetto welfare integrativo. Anche in questo caso proveremo a sintetizzare le esperienze più rilevanti in cui è coinvolta la nostra organizzazione.
Se nelle richieste di collaborazione sociale troviamo una legittimazione di carattere storico-ideale del sindacato quale rappresentanza di interessi collettivi (spesso senza un suo reale coinvolgimento nella formazione delle decisioni), nelle pratiche concertative appare più pronunciato un ruolo attivo di trasformazione sociale (riferibile in generale ad una attività di ridistribuzione della ricchezza) e quindi una legittimazione sostanziale del sindacato quale soggetto agente. Senza volere giungere qui già ad una valutazione conclusiva, non possiamo non rilevare che una capacità di persuasione efficace si profila prevalentemente laddove si aprono realmente spazi di progettazione, di concretizzazione e di implementazione di interventi sociali efficaci e di lungo periodo. Si potrebbe obiettare che gli ambiti concertativi richiamati attengano più all’ambito del welfare, come sopra indicato, e meno a quello delle trasformazioni del lavoro, della cogestione delle imprese o delle politiche sociali propriamente dette. Obiezione pertinente nell’ottica della concertazione ipotizzata dalle forze sindacali agli inizi degli anni ’90, all’indomani della grande crisi dei partiti storici del secondo dopoguerra italiano e nella fase di transizione verso una maggiore integrazione europea, poi sfociata nella moneta unica; ma debole sia in riferimento al mutato contesto socio-economico, che costringe ad una maggiore valorizzazione degli accordi integrativi territoriali ed aziendali (al cui interno si collocano gli interventi integrativi di cui sopra), sia ai tentativi – trasversali alle formazioni politiche – di disintermediazione, cioè di limitato o decrescente riconoscimento dei corpi intermedi come interlocutori privilegiati della progettazione sociale.
4.2 Un quadro descrittivo
Riprendiamo ora il filo della nostra descrizione. La SGBCISL ha nominato propri/e rappresentanti in 30 organismi principali (ne tralasciamo alcuni di minor rilievo o estranei all’analisi che stiamo compiendo). La nomina avviene attraverso una deliberazione dell’Esecutivo dell’Unione sindacale provinciale, l’organismo di gestione dell’organizzazione, in cui sono rappresentate tutte le 14 federazioni di categoria, le tre strutture territoriali (Bolzano-Bassa Atesina, Merano-Venosta e Isarco/Rienza), nonché gli enti strumentali (servizi fiscali e di patronato, tra l’altro). Come da indicazione statutaria la selezione dei/delle candidati/e avviene attraverso i seguenti filtri: ambito di attività (anche al fine di una ripartizione equa tra le federazioni), competenze specifiche rispetto al profilo richiesto, esperienza eventualmente già maturata nella commissione o comitato a cui si viene nominati. Possiamo distinguere gli organismi di rappresentanza sostanzialmente in quattro gruppi; tre riferibili all’ambito della collaborazione (vedasi le relative figure da 1 a 5) ed uno a quello cosiddetto concertativo (vedasi figure 6 e 7). Nel gruppo uno (figura 1) rientrano gli enti di diretta figliazione sindacale che svolgono iniziative di ricerca, consulenza e supporto; tra essi annoveriamo ad esempio l’Istituto Promozione dei Lavoratori (AFI/IPL), tra i cui soggetti promotori assieme alle confederazioni sindacali figurano anche ACLI (Associazione Cristiana Lavoratori Italiani) e KVW (Katholischer Verband der Werktätigen), e la Consulta provinciale per la tutela dei consumatori ed utenti, organo di controllo del centro tutela consumatori CTCU. Nel secondo gruppo abbiamo inserito commissioni e comitati direttamente legati al lavoro (organi di progettazione, di controllo, di conciliazione o volti al dirimere vertenze di lavoro), distinguendo tra essi quelli promossi direttamente dalla Provincia di Bolzano (figura 2) e quelli gestiti in accordo con altri enti o istituzioni (ad esempio INPS o INAIL; figura 3). Nel terzo gruppo figurano comitati, consulte e commissioni, che si occupano di altre questioni di carattere generale, anch’essi distinti tra quelli direttamente promossi dalla Provincia di Bolzano (figura 4) e quelli promossi da altri enti o istituzioni (figura 5).
Nel quarto gruppo infine sono stati raccolti sia gli enti bilaterali, che hanno funzione assistenziale, solidaristica e formativa (figura 6), sia il fondo di previdenza integrativa Laborfonds che i fondi di assistenza sanitaria integrativa, come Sanifonds e SaniPro (figura 7). Qui di seguito il quadro completo dei 30 organismi, in cui operano rappresentanti SGBCISL, con l’indicazione delle funzioni svolte e delle norme (legislative, regolamentari o pattizie) che li hanno istituiti o promossi.
Fig. 1: Commissioni/enti di figliazione sindacale
Competenze |
Norma istitutiva | |
Istituto per la Promozione dei Lavoratori |
Ricerca, consulenza, formazione e informazione per la promozione delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti. |
Legge provinciale |
Consulta provinciale per la tutela dei consumatori ed utenti |
Esprime pareri sulla validità delle iniziative o dei programmi presentati dal Centro tutela consumatori e utenti, nonché elabora proposte sull’ammontare e sulle modalità dei contributi da concedere al Centro. |
Legge provinciale |
Fig. 2: Commissioni/enti attivi nell’ambito del lavoro (promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano)
Commissione/Ente |
Competenze |
Norma istitutiva |
Commissione di conciliazione delle vertenze di lavoro |
Conciliazione di controversie di lavoro. |
Articolo 410 Codice di procedura civile (la Commissione di conciliazione per le controversie di lavoro viene istituita in ogni provincia con decreto del Direttore di Ripartizione del Servizio Mercato del lavoro) Decreto di Ripartizione numero 23946/2022 |
Commissione provinciale per l’impiego |
La Commissione provinciale per l’impiego costituisce - dopo la Giunta provinciale - il massimo organo di programmazione, di direzione e di controllo della politica attiva del lavoro a livello provinciale. I suoi compiti comprendono la pianificazione, la gestione e il monitoraggio della politica attiva del lavoro a livello provinciale. A tal fine la Commissione elabora il "Documento strategico Politica attiva del lavoro". |
Legge provinciale 20 giugno 1980, numero 19 |
Comitato provinciale per i rapporti di lavoro |
Tratta i ricorsi delle aziende avverso il titolo esecutivo per crediti patrimoniali da lavoro. |
Deliberazione della giunta provinciale del 6 febbraio 2006, numero 327 |
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) |
L’ACP si configura quale centro di competenza degli appalti pubblici in Provincia di Bolzano. L’Agenzia effettua gare d'appalto di lavori, acquisisce beni e servizi per le amministrazioni locali, le società e gli enti della Provincia e dei comuni, svolgendo anche attività di monitoraggio nell’ambito degli appalti pubblici. |
Legge provinciale 21 dicembre 2011, numero 15 |
Comitato provinciale di coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro |
Il Comitato svolge compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. |
Deliberazione della giunta provinciale del 2 agosto 2022, numero 537 |
Fig. 3: Commissioni/enti attivi nell’ambito del lavoro (promossi da altri soggetti)
Commissione/Ente |
Competenze |
Norma istitutiva |
Comitato provinciale INAIL |
Propone iniziative e programmi per lo sviluppo della cultura della prevenzione ed il miglioramento della salute e sicurezza nell’ambito lavorativo. |
Legge 3 dicembre 1962, numero 1712 modificata dalla Legge 7 aprile 2011 numero 45 |
Comitato regionale dell’INPS |
Mantiene contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull’attività dell’Istituto nell’ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi. Decide, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza. |
Legge 9 marzo 1989, numero 88 e successive modifiche ed integrazioni |
Comitato provinciale dell’INPS |
Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Istituto concernenti diverse prestazioni (per invalidità, vecchiaia, superstiti, disoccupazione involontaria, malattia ecc.). |
Legge 9 marzo 1989, numero 88 e successive modifiche ed integrazioni |
Commissione provinciale per l’integrazione della retribuzione in agricoltura |
Il trattamento sostitutivo della retribuzione è corrisposto dall’Istituto nazionale della previdenza sociale su deliberazione di una commissione costituita, presso ogni sede dell’Istituto stesso, con provvedimento del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. |
Legge 8 agosto 1972, numero 457 |
Fig. 4: Commissioni/enti attivi in ambiti di carattere generale (promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano)
Commissione/Ente |
Competenze |
Norma istitutiva |
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità |
Elabora, di concerto con la Consigliera di parità, un pacchetto di misure con l’obiettivo di continuare a promuovere la parificazione di dipendenti donne e uomini, migliorare il benessere e di contrastare le discriminazioni sul posto del lavoro nell’amministrazione provinciale. |
Legge provinciale 19 maggio 2015, numero 6 |
Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne |
La commissione è istituita come organo consultivo della Giunta provinciale in materia di parificazione dei generi e di promozione della donna. Elabora pareri su disegni di legge, proposte per armonizzare normativa, regolamenti e programmi; elabora annualmente un piano di lavoro relativo ad azioni di informazione e formazione con la finalità di un’effettiva parificazione fra i generi. |
Legge provinciale 8 marzo 2010, numero 5 |
Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia e previdenza sociale |
Per la predisposizione o la revisione dei testi normativi in materia previdenziale la Giunta regionale si avvale di questo comitato consultivo, che si occupa in particolare della normativa in materia di previdenza sociale. |
Legge regionale 23 maggio 2008, numero 3 |
Consiglio Territoriale per l’immigrazione per la Provincia autonoma di Bolzano |
Il Consiglio Territoriale per l’immigrazione è un organismo collegiale, presieduto dal Prefetto, che ha il compito di monitorare a livello provinciale la presenza degli stranieri e la capacità del territorio di assorbire flussi migratori. Promuove iniziative di integrazione, formula proposte al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione per risolvere problemi locali connessi al fenomeno migratorio. |
Previsti dal decreto del Presidente della Repubblica numero 394/1999 e istituiti con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 1999 |
Comitato di Sorveglianza del Programma del Fondo sociale europeo Plus 2021 - 2027 della Provincia autonoma di Bolzano |
Il Comitato di sorveglianza ha la funzione di accertare l’efficacia e la qualità dell’attuazione del Programma. |
Articolo 38 - 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 |
Consulta per il sociale |
La consulta sottopone alla Giunta provinciale proposte di adeguamento della legislazione provinciale ed esprime pareri sui disegni di legge e sulle proposte di regolamento di esecuzione nel settore sociale; segue l’elaborazione del Piano sociale provinciale e dei singoli piani di settore e redige pareri sulle proposte. |
Legge provinciale del 30 aprile 1991, numero 13 e successive modifiche |
Consulta per la ricerca scientifica e l’innovazione |
Elabora proposte di linee guida e di priorità per l’incentivazione della scienza e dell’innovazione, che verranno utilizzate per la redazione del piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione. |
Legge provinciale del 13 dicembre 2006, numero 14 |
Fig. 5: Commissioni/enti attivi in ambiti di carattere generale (promossi da altri soggetti)
Commissione/Ente |
Competenze |
Norma istitutiva |
Consiglio della camera di commercio |
Il Consiglio è l’organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di commercio ed esprime gli interessi generali dell’intera comunità economica. Determina, nell’ambito di una programmazione pluriennale, gli indirizzi generali e approva il programma di attività. |
Legge regionale 9 agosto 1982, numero 7 e successive modificazioni (legge regionale 24 ottobre 2007, numero 3) |
Comitato regionale di sviluppo della previdenza complementare |
Il Comitato funge da strumento di collaborazione e coordinamento tra tutti i fondi pensione convenzionati con Pensplan Centrum, nonché quale strumento di coinvolgimento e di consultazione delle parti sociali a livello regionale. |
Legge regionale 27 febbraio 1997 numero 3 e successive modifiche |
Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile |
Il Comitato, interno alla Camera di commercio di Bolzano, svolge funzioni di tipo consultivo-propositivo ed in particolare formula pareri non vincolanti alla Giunta camerale per la promozione delle donne nell’economia. |
Legge regionale 18 giugno 2012, numero 3 |
Fig. 6: Gli enti bilaterali
Commissione/Ente |
Competenze |
Norma istitutiva |
Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano |
Si occupa della gestione del Fondo di solidarietà bilaterale. Il Fondo è volto ad assicurare nei confronti di lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati una tutela - in costanza di rapporto di lavoro - nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. |
Decreto interministeriale del 20 dicembre 2016, numero 98187 |
Ente Bilaterale Sicurezza dell’Artigianato della Provincia autonoma di Bolzano (EBSA) |
Rappresenta per le imprese e i lavoratori del comparto artigiano della Provincia di Bolzano l’Organismo Paritetico riconosciuto per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, gestione operativa e monitoraggio dell’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) dell’artigianato e di |
Accordo provinciale del 6 agosto 2015 tra le Organizzazioni Sindacali, Associazione Provinciale dell’Artigianato lvh-apa, CNA/SHV, ASGB, CGIL/AGB, SGBCISL, UIL-SGK |
monitoraggio dello stato di applicazione delle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. | ||
Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) |
Il FSBA interviene a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte al FSBA, con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale. |
Il Fondo è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL, UIL) in attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge numero 92/2012 (Riforma Fornero) e dell’articolo 27, del decreto legislativo numero 148/2015. Nel 2016 il Fondo Bilaterale di Solidarietà per l’Artigianato FSBA ha ottenuto il riconoscimento giuridico per gestire autonomamente la cassa integrazione guadagni delle imprese artigiane, quindi non tramite l’INPS. |
Ente Bilaterale Artigiano della Provincia Autonoma di Bolzano |
L’Ente Bilaterale Artigiano si propone lo scopo di promuovere la mutualizzazione delle prestazioni previste dai C.C.N.L. e dalla contrattazione nazionale e territoriale o dai futuri istituti che potranno essere concordati tra le parti. |
Accordo provinciale del 28 novembre 1991 tra le Organizzazioni Sindacali, Associazione Provinciale dell’Artigianato lvh-apa, CNA/SHV, ASGB, CGIL/AGB, SGBCISL, UIL-SGK |
Ente bilaterale del terziario |
L’EbK è l’Ente Bilaterale per il settore del terziario della distribuzione e dei servizi dell’Alto Adige. |
L’EbK è stato fondato come Ente Bilaterale territoriale nel gennaio 2000 a Bolzano dalle organizzazioni sindacali ASGB commercio, Filcams/LHFD CGIL-AGB, Fisascat SGBCISL, UILTuCS/TAAS assieme all’Unione commercio turismo servizi Alto Adige. |
Cassa Turistica Alto Adige |
La Cassa Turistica Alto Adige (CTA) è un ente bilaterale che persegue l’obiettivo di salvaguardare gli interessi dei lavoratori e degli imprenditori del settore turistico. |
L’ente è stato fondato nel 1993 dall’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti dell’Alto Adige (HGV) e dalle organizzazioni sindacali ASGB commercio, Filcams/LHFD CGIL-AGB, Fisascat SGBCISL, UILTuCS/TAAS in base al Contratto collettivo nazionale. |
Fig. 7: Enti di previdenza e sanità complementari
Commissione/Ente |
Competenze |
Norma istitutiva |
Fondo Pensione Laborfonds |
Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige. |
È costituito il Fondo Pensione Laborfonds in attuazione degli accordi stipulati nelle date 19 gennaio 1998 e 20 novembre 1998 |
SANI-FONDS |
Sanifonds è il Fondo Sanitario Integrativo per l’Artigianato della Provincia di Bolzano, che si rivolge principalmente alle aziende del settore artigiano. Lo scopo esclusivo di Sanifonds è l’erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie integrative e/o complementari al Servizio Nazionale in favore dei lavoratori dipendenti. |
Accordo del 23 aprile 2013 tra le Organizzazioni Sindacali, Associazione Provinciale dell’Artigianato lvh-apa, CNA/SHV, ASGB, CGIL/AGB, SGBCISL, UIL-SGK |
SaniPro |
SaniPro è il fondo sanitario integrativo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche provinciali. |
È costituito il Fondo sanitario integrativo SaniPro in base all’accordo stipulato tra amministrazione pubblica e organizzazioni sindacali in data |
mySanitour+ |
mySanitour+ è il fondo sanitario integrativo per i dipendenti del settore turismo in Alto Adige. |
È costituito il fondo sanitario integrativo mySanitour+ in base all’accordo stipulato tra Federalberghi, l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti dell’Alto Adige (HGV), FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL, e le oo.ss. locali ASGB Commercio/Turismo, Filcams/LHFD CGIL-AGB, Fisascat SGBCISL, UILTuCS/TAAS, in data 28 luglio 2021. |
Fonte: elaborazione USP SGBCISL
Questo specchietto riassuntivo evidenzia l’ampiezza degli ambiti di intervento, ma non può ovviamente dare ragione né dell’intensità né dell’efficacia dell’azione. Molte commissioni, tra quelle citate nelle figure 4 e 5, si riuniscono ad esempio una sola volta all’anno; altre hanno carattere meramente informativo, con la presentazione da parte dell’amministrazione di proposte o programmi già definiti, rispetto ai quali l’interlocuzione rasenta quasi il gioco delle parti, senza alcun tipo di vero confronto (nella vulgata sindacale, per dare voce alla frustrazione che ne deriva, si usa spesso la locuzione “siamo stati sentiti, ma non ascoltati”). Si ravvisa inoltre, soprattutto negli ultimi anni, da parte delle istituzioni pubbliche una tendenza alla riduzione degli spazi di confronto o ad un loro informale ridimensionamento, nella misura in cui ad esempio i programmi o le proposte emerse da una commissione non trovano alcuna ricaduta in ambito legislativo-regolamentare oppure i soggetti chiamati al confronto su di una certa tematica sono così numerosi da rendere impossibile qualsiasi intervento mirato e concordato.
Volendo dare una valutazione di carattere qualitativo dobbiamo fare delle necessarie distinzioni. La partecipazione agli enti che abbiamo denominati come concertativi rappresenta in ogni caso per l’organizzazione sindacale un valore aggiunto; i risultati, ottenuti da tali enti, possono essere quantificati in termini di assistenza prestata, di progetti avviati e di performance gestionali. È ovvio che si tratta di risultati collettivi (ottenuti con il concorso di tutti i soggetti coinvolti – ovviamente compresi gli altri sindacati), ma la presenza organica di rappresentanti sindacali (o nei consigli di amministrazione o nell’assemblea dei soci) e lo specifico mandato da essi/esse assolto sulla base delle linee generali definite dagli organismi statutari permettono di identificare idealmente tali risultati con quelli della nostra sigla sindacale. In una recente pubblicazione, Michele Buonerba, ex segretario provinciale SGBCISL, preconizza addirittura che l’attività concertativa che si esplica negli enti citati, qualora meno frammentata e maggiormente rivolta alle esigenze specifiche del territorio, potrebbe rilanciare con forza il ruolo della rappresentanza sociale sindacale e ridare centralità alle relazioni industriali (Buonerba 2020, 50), relazioni che – come dicevamo sopra – rappresentano il fulcro dell’agire sindacale.
È inoltre assolutamente chiaro che le relazioni che tali enti hanno con chi amministra la cosa pubblica o con le forze politiche agenti sul territorio (provinciale o regionale) assumano sempre forma strettamente istituzionale e che siano quindi molto lontane da qualunque sospetto di ingerenza lobbistica.
Rispetto alle forme di partecipazione cosiddette collaborative il discorso risulta maggiormente articolato. Nel gruppo rappresentato nella figura 1 rientrano organi che potremmo definire strumentali dell’azione sindacale; attraverso iniziative di ricerca, di formazione e di consulenza, attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione essi svolgono un’importante funzione sociale a nome del sindacato (meglio, dei quattro sindacati confederali altoatesini). Si tenta di dare voce alle opinioni di lavoratrici e lavoratori (pensiamo a questo proposito, tra l’altro, al Barometro elaborato dall’Istituto Promozione Lavoratori), si mantiene alta l’attenzione sui temi del lavoro e dei suoi processi, si declinano nella pratica i diritti dei/delle cittadini/e e degli utenti, contagiando la società altoatesina con bacilli di democrazia sociale. Risulta però difficile inquadrare queste iniziative di public persuasion, tenendo conto di quanto detto in introduzione, in una cornice strettamente lobbistica.
Negli enti, nelle commissioni, nei comitati ordinati nelle figure 2 e 3 i/le rappresentanti sindacali svolgono una funzione di tutela diretta del mondo del lavoro e di lavoratrici e lavoratori. Sono chiamati a dirimere controversie di lavoro, a valutare ricorsi contro la mancata concessione di aiuti o sostegni sociali (i cosiddetti ammortizzatori sociali), a valutare le politiche previdenziali ed assistenziali, a pungolare l’ente pubblico sulle politiche attive del lavoro (importante in questo senso la funzione della Commissione Provinciale per l’Impiego), a progettare misure di salvaguardia della salute e della sicurezza di chi lavora. Grandi aspettative vengono riposte, data la drammaticità dell’alto numero di incidenti e di morti sul lavoro, nel Comitato provinciale di coordinamento per la salute e la sicurezza sul lavoro, di recente ricostituito dopo lunga insistenza sindacale con Delibera della Giunta Provinciale di Bolzano del 2 agosto 2022, numero 537: le forze sindacali intendono svolgervi un ruolo di primo piano e spingere per iniziative concrete di salvaguardia della sicurezza sul posto di lavoro, per un rafforzamento dell’azione ispettiva e per più formazione, ma al momento si tratta solo di auspici.
Nei casi qui sopra descritti l’influsso dell’azione dei/delle rappresentanti sindacali e, tra loro, di quanti provengono dalla SGBCISL è immediatamente percepibile e direttamente proporzionale alla dote di competenze e di capacità di cui sono portatori e portatrici. Agiscono in un ambito, per così dire, proprio, con un riconoscimento sociale indiscusso. Anche in questo caso l’intervento, anche quello svolto nei confronti dell’ente pubblico, è palese, diretto, senza sotterfugi e non abbisogna né di patti nascosti, né di persuasioni occulte. Poco spazio anche in questo caso per sospetti casi di lobbying.
Il gruppo, elencato nelle figure 4 e 5, racchiude infine enti ed organismi tra loro molto diversi. Di fatto rappresentano l’ambito in cui potremmo aspettarci da parte sindacale una maggiore tendenza a “fare lobby”: si tratta di organi in gran parte consultivi, ancorché autorevoli, attraverso cui provare a far filtrare la propria Weltanschauung sindacale. Le cose stanno effettivamente così? L’esperienza degli ultimi anni ci rende molto prudenti e la risposta non è univoca. Registriamo casi positivi dove l’iniziativa di contaminazione sindacale può dirsi riuscita: la Commissione pari opportunità, ad esempio, grazie anche agli spazi di maggiore autonomia concessale dalla legge istitutiva, ha potuto pianificare azioni ed interventi che la politica ha accolto in gran parte.
In altri casi la presenza sindacale è servita solo ad acquisire informazioni, senza reale confronto, a volte per demerito proprio (non sempre si dispone di risorse sufficienti per coprire ambiti o acquisire competenze al di fuori del proprio specifico campo d’azione), a volte a causa della citata tendenza da parte dei decisori politici e degli entourages amministrativi a ridimensionare – in modo esplicito o meno – gli spazi di confronto.
Un fattore, che non possiamo inoltre tralasciare, in questo ambito valutativo, è quello della pluralità dei soggetti sindacali. Ciò che in termini generali costituisce, infatti, un carattere specifico – ed una ricchezza – del sindacalismo italiano, cioè il suo essere plurale, in un contesto di analisi della sua potenzialità e della sua efficacia persuasiva non può che rappresentare un evidente fattore di debolezza. Non esistono ovviamente prove controfattuali (anche la comparazione con altri modelli organizzativi non aiuta in questo senso, data la diversità dei contesti), ma risulta abbastanza intuitivo che un movimento sindacale unitario, forte e coeso potrebbe mettere in campo azioni di maggiore efficacia ed ottenere probabilmente risultati più rilevanti.
Per chiudere questo capitolo occorre citare, infine, un ultimo fronte: quello delle relazioni informali. Ogni organizzazione sociale di grandi dimensioni sviluppa una rete di interazioni informali con le altre organizzazioni, con il mondo politico, con i soggetti economici. Non si tratta sempre solo di rapporti individuali, importanti nella sfera privata, ma, come afferma la sociologa Fortunata Piselli, ci riferiamo a rapporti che possono avere anche effetti virtuosi nella sfera sociale: “Le relazioni informali […], nelle loro proiezioni esterne, possono giocare un ruolo importante nel favorire lo sviluppo economico e la partecipazione democratica” (Piselli 2015). Possiamo rintracciare in tale rete elementi di lobbying? Possono pesare queste relazioni informali nel costruire un maggiore consenso nei confronti delle idee e delle proposte sindacali? Non ne possiamo escludere aprioristicamente una funzione positiva (l’essere riconosciuti come competenti e coerenti può, ad esempio, agevolare relazioni di dialogo più positive o mantenere aperti canali di comunicazione), ma in mancanza di verifiche empiriche siamo costretti a considerarne gli effetti come tendenzialmente marginali.
5. Conclusioni
Come affermato in premessa, il taglio dato a questo breve saggio è di tipo meramente descrittivo. L’angolo visivo da cui si è tentato di rintracciare un qualche atteggiamento lobbistico nell’azione sindacale è quello definito dalle esperienze maturate all’interno della SGBCISL, nelle sue varie articolazioni. Le brevi conclusioni che seguono vanno quindi viste all’interno di questa specifica cornice.
Tentiamo di rispondere alle domande poste all’inizio di questo contributo. È ravvisabile un’azione di lobbying nell’agire sindacale? Se per lobbying si considera in senso lato un processo volto a influenzare, in piena trasparenza, i decisori politici, è facilmente constatabile che una parte delle iniziative sindacali, come sopra descritte, sono volte a questo scopo. È indubbio che le organizzazioni sindacali sono interessate a che i temi del lavoro e della sua dignità trovino sempre più spazio nelle agende politiche; è un compito inderogabile di promozione sociale, che abbiamo visto si esplica nella partecipazione ad un numero consistente di enti ed organismi, senza escludere in questo senso anche la rete delle cosiddette relazioni informali, esistenti ma difficilmente valutabili in termini di quantità ed efficacia. Parliamo in sintesi di una partecipazione strutturata, non personalizzata, che deve rispondere alle linee di indirizzo definite negli organismi statutari della SGBCISL e quindi più lenta, forse meno efficace, di quella messa in campo da altre lobbies (e sicuramente con minori risorse finanziarie).
Tale rete partecipativa, al netto delle difficoltà prodotte dalla pluralità sindacale, costituisce però solo una parte, non preponderante, dell’azione sindacale. Ciò per due ragioni di fondo. Da una parte abbiamo più volte sottolineato che lo specifico sindacale è costituito dall’orizzonte delle relazioni industriali e delle pratiche contrattuali. Il sindacato contratta e lo fa in nome dei propri associati. La contrattazione assume valore generalmente erga omnes e travalica la semplice difesa di interessi di parte, avendo l’ambizione di produrre benefici effetti sociali generali. In secondo luogo, il sindacato si pone come soggetto collettivo e come portatore di interessi collettivi. L’affermazione del primato del lavoro sul capitale e la promozione del miglioramento materiale, intellettuale e morale dei lavoratori e delle lavoratrici rappresentano– come dicevamo – obbiettivi collettivi, che si declinano in tanti obbiettivi particolari ma non perdono mai il riferimento ideale generale. In definitiva, quanto di più distante da una attitudine a pratiche lobbistiche.
Riferimenti bibliografici
Buonerba, Michele (2020), Oltre la marginalità, Roma: Edizioni Lavoro
Erne, Roland (2017), Interest Groups, in: Caramani, Daniele (a cura di), Comparative Politics, Oxford: Oxford University Press, 254-257
Giugni, Gino (1960), Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, Milano: Giuffrè Editore
Grødem, Anne Skevik/Hippe, Jon M. (2019), Networking, Lobbying and Bargaining for Pensions: Trade Union Power in the Norwegian Pension Reform, in: Journal of Public Policy, 39 (3), 465-481
Innocenti, Ettore/Lai, Marco (2022), Il diritto sindacale tra conferme e sviluppi, Roma: Edizioni Lavoro
Piselli, Fortunata (2015), La forza delle relazioni informali nella vita collettiva. Riflessioni sul Mezzogiorno, www.treccani.it/enciclopedia/la-forza-delle-relazioni-informali-nella-vita-collettiva-riflessioni-sul-mezzogiorno_%28L%27Italia-e-le-sue-Regioni%29/ (17.01.2023)
Schludi, Martin (2005), The Reform of Bismarckian Pension Systems. A Comparison of Pension Politics in Austria, France, Germany, Italy and Sweden, Amsterdam: Amsterdam University Press
SGBCISL, Statuto dell’Unione Sindacale Provinciale SGBCISL della Provincia autonoma di Bolzano, www.sgbcisl.it/sites/default/files/editorcontent/statutosatzungen-2022-sgbcisl-09092022-def.pdf (17.01.2023)
Valentini, Chiara/Ihlen, Øyvind/Somerville, Ian/Raknes, Ketil/Davidson, Scott (2020), Trade Unions and Lobbying. Fighting Private Interests While Defending the Public Interest?, in: International Journal of Communication 14, 4913-4931