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Gracy Pelacani

Strumenti e sedi di partecipazione politica degli stranieri alla vita pubblica locale in ­Italia e nella Provincia autonoma di Trento.

The participation of foreigners in local politics in Italy and in the ­Autonomous Province of Trento

Abstract An intense debate has taken place in Italy over the past decades regarding the ways in which foreigners can participate in public life at a local level. Despite having become the destination of major immigration fluxes, Italy still hesitates to consider this phenomenon permanent and consequently finds it difficult to view foreigners as full members of Italian society. This attitude influences the degree of political participation granted to non-citizens and, consequently, the modes through which this same participation takes place.

It is not surprising that the right to vote is still strictly linked to the possession of national citizenship, and that the Italian law on citizenship places unnecessarily strict requisites on the naturalisation of foreigners.

Although the matter was subject of intense parliamentary discussion and divergent case law, no agreement has yet been reached between all the political forces at the national level, which would have been necessary for matching the legal framework with the reality on the ground. Interestingly, despite this national stalemate and restrictiveness, initiatives of local authorities to promote the participation of foreigners have been on the rise.

This explains why the participation of foreigners in public life at all levels of government currently takes place primarily in consultative bodies and through non-institutional channels such as trade unions and associations. However, the fact that these consultative instruments have relatively little influence over the specific content of political decisions is especially grave with regard to the local level, which, by definition, is supposed to be particularly in tune with the needs of its population. Providing non-citizens with more effective ways to participate in the public life of the communities in which they live is therefore a paramount and urgent matter.

1. Introduzione

“Il concetto di partecipazione sembra, nelle linee generali, sufficientemente chiaro. Nel suo significato più elementare […] la partecipazione indica e realizza il ‘prendere parte’, ad un processo di decisione, di soggetti diversi da quelli ai quali un ordinamento attribuisce istituzionalmente la competenza a provvedere e che ordina (organizza) stabilmente per questo scopo: il partecipante è […] l’‘altro’ rispetto al soggetto.” (Nigro 1980, 225)

Tra il novero di strumenti a cui si associa la capacità di favorire una maggiore integrazione dei non cittadini nel paese di residenza, la partecipazione politica risalta per essere tra quelli a cui si è dedicata notevole attenzione a tutti i livelli di governo negli ultimi tre decenni.1 Il dibattito ha riguardato i modi in cui permettere la partecipazione alla vita pubblica di soggetti, sprovvisti della cittadinanza, ai quali è preclusa la possibilità di esprimere le proprie preferenze attraverso lo strumento che tradizionalmente alla partecipazione politica si associa: il diritto di voto. Le specificità del caso non impediscono di rintracciare alla base delle modalità di partecipazione a cui costoro hanno accesso le medesime esigenze sottese agli strumenti di partecipazione rivolti alla generalità dei cittadini: aumentare la qualità democratica delle istanze rappresentative, soprattutto nel senso della maggiore rappresentatività, e incrementare la capacità degli individui di rendere noti, in modo più efficace e diretto, i loro bisogni a coloro che assumono le decisioni, in particolare quando il loro soddisfacimento deriva (anche) da un’attività dei decisori politici (Gliatta 2014, 75-76).

La discussione sulla partecipazione alla vita pubblica dei non cittadini, pertanto, ha indagato modalità per l’ampliamento del suffragio tramite una riforma dell’acquisto dello status civitatis (principalmente per naturalizzazione),2 sia vie per poter prescindere da questo nel concedere agli stranieri il diritto di partecipare ai processi decisionali unicamente in quanto soggetti residenti sul territorio. Interessante è notare che il diritto di voto, dove concesso, sembri soddisfare la domanda di partecipazione, presupponendo che ne sia la sua più completa e alta manifestazione (Pinelli 2009, 10-11). Pare, quindi, porsi come via alternativa (e non, dunque, complementare) alla partecipazione politica altrimenti concepita.

Accanto al diritto di voto, perciò, convivono altre forme di partecipazione alla vita pubblica di carattere consultivo. Queste svolgono il ruolo di provvedere un livello minimo di partecipazione – sebbene insoddisfacente – ai non cittadini, e sono le forme principali tramite le quali questa si svolge a livello locale. Per quanto il loro utilizzo alternativo al diritto di voto non sia necessitato, ben potendo convivere con questo, lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti di carattere consultivo a livello locale hanno, nell’ordinamento italiano, supplito all’incapacità di portare a risultati concreti il dibattito da lungo tempo in corso a livello nazionale su questo tema. La volontà del livello locale di ovviare con proprie iniziative all’inconcludenza osservata a livello nazionale è, infatti, dimostrata dalle numerose iniziative degli enti locali volte a estendere il diritto di voto ai non cittadini. Come intuibile, il livello locale si vede limitato nelle proprie scelte da quelle adottate ai livelli superiori di governo. Dall’altro lato, questi stessi enti territoriali, per l’autonomia riconosciuta loro – come possibilità di autogoverno della collettività locale (Pezzini 2014, 4) – ancor più dopo la riforma del titolo V della Costituzione, adottano orientamenti e decisioni con le quali si propongono di adempiere al loro ruolo di enti posti al livello di governo più vicino alla popolazione che risiede sulla porzione del territorio che amministrano. Il dibattito sulla partecipazione politica dei non cittadini, pertanto, non è immune agli effetti delle obbligate dinamiche di mediazione tra le scelte adottate dai vari livelli di governo, non sempre rispecchianti preferenze compatibili e di medesimo segno.

2. Le basi della partecipazione politica degli stranieri a livello locale: il quadro

L’obiettivo ultimo dell’articolo è indagare e comprendere le modalità di partecipa­zione politica a livello locale, in particolare per come si svolgono nella Provincia autonoma di Trento (PAT). Tuttavia non è possibile esimersi dal tracciare, prima, l’evoluzione della partecipazione dei non cittadini a livello nazionale. Tre sono gli aspetti della questione sui quali è necessario soffermarsi allo scopo di definire il contesto e comprendere le ragioni sottostanti gli atti adottati e alle scelte (o non scelte) compiute.

In primo luogo, occorre tenere conto della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata in seno al Consiglio d’Europa nel 1992,3 e ratificata dallo Stato italiano. Recepita con la legge n. 203/1994, è stata però accettata limitatamente ai capitoli A e B: il primo riconosce i non cittadini come titolari di quei diritti che possono considerarsi necessari complementi di una partecipazione effettiva (libertà di espressione, riunione ed associazione, tra altri); il secondo capitolo (B) prevede l’impegno da parte delle collettività locali a eliminare gli ostacoli legali alla creazione di organi consultivi di rappresentanza degli stranieri a livello locale, così come di incoraggiare e facilitare la creazione degli stessi quando sul loro territorio risieda un numero significativo di stranieri (artt. 3-5). Al capitolo C, in cui si richiede alle parti di adottare i necessari provvedimenti per garan­tire il diritto di voto alle elezioni locali ai non cittadini che abbiano maturato un periodo minimo di residenza di cinque anni (art. 6), è stata apposta riserva, perché ritenuto in conflitto con quanto stabilito all’art. 48 Cost. It., che riserva ai soli cittadini la titolarità del diritto di voto.

La Convenzione, da un lato, rimarca la possibile convivenza o alternanza tra gli strumenti consultivi di partecipazione con il suo esplicarsi tramite l’esercizio del diritto di voto. Dall’altro, la ratifica con riserva del capitolo C, rimarca la scelta dello Stato italiano di continuare a considerare l’esercizio del diritto di voto politico e amministrativo come necessariamente legato al possesso della cittadinanza.

Accanto all’ostacolo costituzionale all’ampliamento del corpo elettorale (Lanchester 1993, 1123), occorre ricordare che questo limite coesiste con il riconoscimento del diritto di voto attivo e passivo ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea (UE) per le elezioni a livello locale e del Parlamento europeo, nel comune di residenza.4 Mentre per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi all’Unione, le istituzioni dell’UE si sono espresse più volte a favore dell’estensione degli strumenti di partecipazione politica ai non cittadini dell’UE come veicolo per la loro integrazione.5 Da un’analisi comparata, la residenza emerge come il perno del riconoscimento dell’esercizio del diritto di voto a livello locale concesso agli stranieri (Fiumicelli 2014, 7-10). Infatti, la necessità che si integri un periodo minimo di residenza sul territorio nazionale è un requisito che né la Convezione n. 144 né le proposte fatte a livello nazionale hanno mai omesso di considerare come necessario per poter estendere il diritto di voto agli stranieri.

Il terzo e ultimo aspetto da considerare sono i falliti tentativi di estendere il diritto di voto ai non cittadini con legge ordinaria prima, e tramite proposte di riforma della Costituzione poi allo scopo di superare il limite posto dall’art. 48 Cost. A questi vanno sommate le inefficaci iniziative intraprese a livello regionale e locale per ovviare al nulla di fatto delle proposte nazionali. Fanno da contraltare a queste proposte le discussioni avviatesi perché la legge che disciplina l’acquisto della cittadinanza6 – l’alternativa via di accesso al voto – fosse riformata e resa più in linea con quelle che sono le caratteristiche della società italiana odierna rispetto a quando la medesima legge fu adottata (Giupponi 2006b, 197; Bonetti 2003, 22).

Nonostante parte della dottrina sia concorde nel ritenere che l’ampliamento dell’esercizio del diritto di voto attivo e passivo ai non cittadini sia possibile tramite legge ordinaria statale, abbandonata questa via, le proposte successive sono tutte state di natura costituzionale e di modifica, imprescindibilmente, dell’art. 48 Cost.

Coloro che si esprimono a favore dell’ampliamento del corpo elettorale per via legislativa, e a prescindere dal possesso della cittadinanza, interpretano l’art. 48 Cost. come garanzia costituzionale (minima) a favore dei cittadini italiani, ma senza che la lettera di questo impedisca l’estensione del diritto di voto su volontà del legislatore ad altri soggetti (Grosso 2001, 115-117; Luciani 1992). Dall’altro, vi è chi ravvista un ostacolo non superabile nella lettera dell’art. 48 Cost. (Ruggeri 2015, 142-143), letto in combinato con l’art. 51 Cost., e una chiara volontà di non disgiunzione dell’elettorato attivo e passivo dallo status civitatis nella riserva apposta alla Convenzione n. 144.

Come anticipato, a queste iniziative inconcludenti hanno reagito Regioni e Comuni prevedendo all’interno dei loro statuti forme di partecipazione politica per i non cittadini.

“Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale” ex art. 2.4 del Testo Unico sull’immigrazione (TUIM). Il dibattito inerente alle forme di partecipazione degli stranieri è divenuto ancor più rilevante a seguito del decentramento amministrativo avutosi con il d.lgs. n. 112/1998, seguito dalla riforma del titolo V della Costituzione italiana per opera della legge costituzionale n. 3/2001. Questa ha inciso sui rapporti tra Stato ed enti territoriali, accrescendone l’autonomia e agendo sul riparto di competenze.

Per quanto riguarda, nello specifico, gli stranieri, è possibile distinguere tra quelle competenze esclusivamente riservate allo Stato ex art. 10.2 (condizione giuridica dello straniero) e 117.2 (politiche dell’immigrazione: disciplina dei flussi, degli ingressi e materie connesse) della Costituzione, da quelle che, al contrario, sono le competenze necessarie per l’adozione di politiche per l’immigrazione (alloggio, lingua, integrazione sociale). In queste possono intervenire, anche secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale,7 Regioni ed enti locali (Caponio 2004, 805-806). In tale quadro, più precisamente, gli enti locali concorrono all’esercizio di queste competenze allo scopo di “rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato” ex art. 3.5, TUIM.

Sono indicative, a questo proposito, le pronunce della Corte costituzionale che, nell’esprimersi sulla legittimità costituzionale di alcune norme degli Statuti regionali di Toscana ed Emilia Romagna, le quali estendevano il diritto di voto e alcuni strumenti di partecipazione agli stranieri residenti sul loro territorio, hanno negato che tali disposizioni potessero avere funzione normativa limitandosi, al contrario, a esprimere una (mera) funzione culturale o politica.8 Inoltre, quando, in seguito, la Corte dichiara infondati i dubbi di costituzionalità su alcune disposizioni della legge regionale dell’Emilia Romagna la n. 5 del 2004 contenente “Norme per l’inte­grazione sociale dei cittadini stranieri immigrati”, dichiara che le disposizioni che regolano strumenti consultivi di partecipazione dei non cittadini, in particolare, l’istituzione della Consulta regionale, non sono espressione della loro autonomia bensì “attuazione, da parte della Regione […] delle disposizioni statali che […] prevedono appunto forme di partecipazione dei cittadini stranieri soggiornanti regolarmente nel Paese alla vita pubblica locale.”9

Dal loro canto, i comuni hanno istituito organi di natura consultiva già a partire dal 1994. Un decennio più tardi, in occasione della riforma o adozione di nuovi statuti, alcuni comuni hanno inserito, negli stessi, disposizioni le quali estendevano il diritto di voto nelle consultazioni elettorali comunali e circoscrizionali agli stranieri. A queste iniziative locali si è, dapprima, opposto il Ministero dell’Interno affermando la necessità di una modifica costituzionale e di una regolazione ad opera della legge statale perché tale estensione vi potesse essere, marcando così l’assenza di competenza per l’assunzione di tali decisioni da parte degli organi comunali.

Sulla questione è intervenuto con due pareri il Consiglio di Stato.10 Nel secondo ha rilevato come l’adozione di previsioni estensive del diritto di voto ai non cittadini nell’ambito delle elezioni circoscrizionali, operato dallo Statuto del Comune di Forlì, non rientrava nella competenza comunale bensì statale, poiché lo Stato è esclusivamente competente sia per la disciplina della condizione giuridica dello straniero sia per la legislazione elettorale ex art. 117.2 lett. a), b) e p) Cost.; in secondo luogo, ha rimarcato come la mancata ratifica del capitolo C della Convenzione n. 144 sia da interpretarsi come chiara volontà contraria del legislatore a tale estensione; infine, se ogni comune potesse prevedere una propria normativa in questo ambito ne verrebbe compromessa l’uniformità dei diritti sul territorio nazionale.11

3. Forme di partecipazione politica degli stranieri a livello regionale e locale

A fronte della persistente impossibilità di attribuire il diritto di voto agli stranieri, è nella facoltà di istituire organismi consultivi che si sono riversati i tentativi di Regioni ed enti locali per consentire una partecipazione alla vita pubblica locale dei non cittadini tale da ovviare parzialmente a questa esclusione.

Già la legge n. 943/1986, e ora il TUIM all’art. 42.6, prevedono la possibilità per le Regioni di istituire Consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie. Le caratteristiche di queste sono disciplinate dalle rispettive leggi regionali, dando così luogo a un panorama piuttosto variegato (Alessandrini 1999, 21-27). Le accumuna la composizione mista, cittadini italiani e stranieri, e la non elettività di questi ultimi, designati nella maggior parte dei casi dalle associazioni di stranieri più rappresentative operanti nel territorio regionale.12 Alle Consulte vengono attribuite, nella maggior parte dei casi, funzioni consultive e di proposta unicamente nelle materie connesse alle politiche attinenti l’immigrazione.

Viene spesso portato come esempio di segno contrario il disegno di legge della Provincia autonoma di Trento (d.d.l. 128 del 29 maggio 2001), poi rimasto tale per la sopravvenuta fine della legislatura prima della sua approvazione. Questo, nel prevedere l’istituzione di un Consiglio di rappresentanza degli stranieri, stabiliva l’individuazione dei membri tramite elezione da parte degli stranieri residenti, e l’espressione da parte di tale Consiglio di pareri obbligatori non vincolanti diretti alla Giunta su un predeterminato ambito di materie.

A livello locale, invece, due sono gli organismi rappresentativi che è possibile far coesistere: la Consulta o Consiglio degli stranieri, e i consiglieri comunali aggiunti. La possibilità per gli enti locali di predisporre organismi consultivi di partecipazione per gli stranieri trova la sua base legale nell’art. 8.5 del TUEL, che richiama i principi sanciti dalla legge n. 203 del 1994, in particolare di quegli articoli che recepiscono il capitolo B della Convenzione n. 144. Le consulte istituite a livello comunale e provinciale13 si distinguono dalle consulte regionali per il loro carattere elettivo, potendo essere composte solo da non cittadini o essere a composizione mista. Come nel caso regionale, emettono pareri solo negli ambiti designati, vale a dire quando le questioni in esame riguardino in modo diretto gli interessi delle persone straniere residenti. Il presidente della Consulta, ove previsto, può partecipare alle sedute del Consiglio, su invito e senza diritto di voto. I consiglieri aggiunti, al Consiglio provinciale o comunale, partecipano di diritto alle sedute pur non godendo del diritto di voto, e la loro presenza non contribuisce al raggiungimento del numero legale (Caritas Italiana 2005, 56).

Da un lato, si evidenzia il maggior grado di rappresentatività delle comunità straniere per il tramite delle consulte, e il loro essere luogo di socializzazione tra le comunità stesse. Dall’altro, si fa notare come il consigliere aggiunto, nonostante non possa vantare lo stesso grado di rappresentatività, ha più visibilità all’interno della comunità, ed è più incisivo nel riportare agli organi di decisione politica alcune delle esigenze e istanze emerse (Mantovan 2005, 71-72; Asgi 2005, 74-75). Al fine di aumentare il potenziale di incisività di queste figure, si è cercato in molti casi di far coincidere in un’unica persona la carica di presidente della Consulta e quella di consigliere aggiunto.

4. Strumenti di partecipazione alla vita pubblica locale degli ­stranieri nella Provincia autonoma di Trento

Dopo aver così tracciato il quadro, è possibile soffermarsi sulle modalità in cui la partecipazione degli stranieri si esplica nella Provincia autonoma di Trento (PAT).

La legge provinciale n. 13 del 1990 – “Interventi nel settore dell’immigrazione straniera extracomunitaria”14 - prevedeva la costituzione, la composizione e le funzioni della consulta provinciale dell’immigrazione. A composizione mista, si assegnavano a questa i compiti di “formula[re] proposte ed esprime[re] pareri in ordine ai problemi comunque concernenti l’immigrazione extracomunitaria”. Inoltre, si istituiva al suo interno un comitato esecutivo con il compito di formulare pareri per la Giunta sulla stipula di convenzioni con associazioni operanti a favore degli stranieri extracomunitari. Gli articoli relativi sono stati abrogati dall’art. 30 della l. p. 22 aprile 2014. Risulta che, in precedenza, le funzioni di coordinamento attribuite alla Consulta erano state poste in capo al Cinformi (Centro informativo per l’immigrazione), un’unità operativa del Dipartimento salute e solidarietà sociale della PAT.

Riguardo gli strumenti di partecipazione popolare – referendum propositivo, consultivo e abrogativo, iniziativa legislativa popolare e petizione al Consiglio provinciale – questi sono riservati ai soli cittadini.

È interessante riportare che in occasione della consultazione pubblica sul Piano per la Salute del Trentino (2015-2025) conclusasi a giugno 2015, la cui seconda fase era aperta a tutta la cittadinanza, al rilevare l’assente partecipazione della comunità straniera – 9,5 per cento circa della popolazione provinciale al 2014 – si è organizzato un incontro dedicato perché anch’essi, ossia mediatori culturali individuati tramite cooperative operanti sul territorio, potessero esprimersi sul Piano salute provinciale.

Presso il Comune di Trento non vi sono al momento sedi istituzionali tramite le quali si esprima la partecipazione politica dei migranti. Nello statuto del Comune, tra coloro che sono titolari dei diritti di partecipazione, iniziativa, accesso e informazione si includono i residenti, gli stranieri, gli apolidi che lavorino o studino nel territorio comunale (art. 3.2, b) Statuto comunale).15 In seguito, l’iniziativa popolare e il referendum sono riservati ai soli cittadini, pertanto fanno eccezione la possibilità di presentare istanze e petizioni al Sindaco e la consultazione popolare.16

Infine, una consulta per gli stranieri è stata istituita nel Comune di Pergine Valsugana, e si è prevista la sua costituzione nel Comune di Levico-Terme. In quest’ultimo caso non risulta che la Consulta si sia poi effettivamente costituita, nonostante questo non fosse il primo tentativo dell’amministrazione. Malgrado ciò, è di rilievo notare che si era prevista l’elezione diretta dei membri – richiedendo come requisito che fossero residenti nel territorio comunale da almeno due anni al momento della candidatura – che avrebbero dovuto distinguersi per area geografica di provenienza.17

Per quanto riguarda, invece, la Consulta degli stranieri di Pergine Valsugana, questa si è resa promotrice di una serie di incontri rivolti alla cittadinanza allo scopo di sensibilizzare e informare su temi di interesse generale come l’edilizia pubblica, la raccolta differenziata, gli ammortizzatori e i servizi sociali. I membri della Consulta sono stati nominati dalle forze politiche rappresentate negli organi comunali elettivi i quali, per individuarli, hanno fatto riferimento alle associazioni di stranieri più rappresentative presenti sul territorio. Alle sedute della stessa prendeva parte un membro della Giunta comunale, il quale poi riportava quanto emerso all’attenzione della Giunta. La Consulta ha avuto, in questo caso, una duplice funzione: di luogo in cui le diverse comunità potevano esprimere le loro esigenze e problematiche, e di strumento per l’amministrazione per monitorare il territorio e comprendere le dinamiche in atto tra le collettività di stranieri.18

Se si escludono queste iniziative appena descritte, la provincia di Trento sembra essere rimasta perlopiù immune alla dinamicità dimostrata a livello locale volta all’istituzione di sedi istituzionali per la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale. Ciò nonostante, non può affermarsi che vi sia una mancanza tout court di canali di partecipazione. Infatti, così come si è già rilevato, è l’associazionismo a farsi carico delle istanze delle comunità di stranieri residenti sul territorio provinciale, essendo anche il canale privilegiato dalle istituzioni (Lonardi 2011, 102-104).

5. Conclusioni

In conclusione è da rilevare come la partecipazione alla vita pubblica locale degli stranieri paia passare perlopiù per canali non istituzionali, e si esprima con maggiore incisività tramite sindacati, associazioni religiose e l’associazionismo (Fiumicelli 2014, 33).

Il rilievo delle associazioni, non da ultimo, è dimostrato dal loro agire come intermediarie tra le comunità di stranieri e gli organi degli enti locali che alle stesse guardano nel momento di individuare i membri dei propri organi consultivi. Rispetto alle forme istituzionali, che hanno il merito di fornire un canale di comunicazione e contatto tra la comunità straniera e quella autoctona, l’associazionismo rischia, invece, di farsi strumento di una rappresentanza divisa per nazionalità, non permettendo né una comunicazione tra le comunità di stranieri, né l’emersione di figure capaci di porsi come interlocutori influenti presso le istituzioni locali a causa del loro agire in modo frammentato e non coordinato.

Dall’altro lato, la debolezza intrinseca degli strumenti istituzionali risiede nella visione del non cittadino su cui si basano (Kosic/Triandafyllidou 2005, 49-50), ancora ancorata a un’identificazione degli stranieri come soggetti esterni alla comunità, aventi esigenze prettamente e unicamente connesse alla loro condizione migratoria e, pertanto, interessati a intervenire unicamente su materie con questa attinenti. Riemergono, allora, con forza quelle vie alternative a questi manchevoli strumenti i quali, tramite il riconoscimento della forma, riescono a dare sostanza in modo effettivo alla domanda di partecipazione: il diritto di voto, e di conseguenza, l’unica via per esserne titolari allo stato attuale, l’acquisizione della cittadinanza.

Note

1 In questo articolo, salvo ulteriori specificazioni, si utilizzeranno i termini “stranieri” e “non cittadini” per riferirsi agli individui in possesso della cittadinanza di uno Stato non membro dell’Unione europea.

2 Cfr. art. 9, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sull’acquisto della cittadinanza.

3 Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, CETS No. 144, Strasburgo, 05.02.1992. (entrata in vigore l’01.05.1997).

4 Cfr. art. 22, Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea; artt. 39 e 40, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GUUE C 326, 26.10.2012). Direttiva 93/109 del 6 dicembre 1993, attuata in Italia dal d.l. 24 giugno 1994, n. 408; Direttiva 94/80/CE del 19 dicembre 1994 attuata in Italia dal d.l. 12 aprile 1996, n. 197. Vedi anche, circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 22 gennaio 2009.

5 Cfr. Agenda europea per l’integrazione, 20 settembre 2011, (COM(2011)455; Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea (2002) (2002/2013 (INI)), P5_TA(2003)0376,130-131. Cfr., inoltre, Riconoscimento del diritto di voto ai cittadini stranieri (dossier del servizio studi della Camera dei Deputati), A.C. n. 1464 e abb., n. 534, 19 gennaio 2004.

6 Cfr. legge del 5 febbraio 1992, n. 91, “Nuove norme sulla cittadinanza”, d.p.r. 12 ottobre 1993, regolamento di esecuzione.

7 Tra altre, vedi Corte cost. sentenze n. 299/2010, nn. 61 e 329 del 2011. Per una rassegna della giurisprudenza costituzionale vedi Corso 2012.

8 Cfr. Corte cost., sentenze nn. 372 e 379/2004.

9 Cfr. Corte cost., sentenza n. 300/2005. V. nota a commento Giupponi 2006b.

10 Il primo parere è: Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 9771/2004 del 16 marzo 2005 e riguardava le disposizioni dello Statuto di Genova. Questo parere è servito come base all’annullamento in via straordinaria, da parte del Governo, della delibera statutaria in oggetto ex art. 38 del d.lgs 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL). Sulla questione vedi Giupponi 2006a.

11 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. I e II, parere n. 11074/2004 del 3 luglio 2005.

12 Cfr., per esempio, art. 7, legge regionale dell’Emilia-Romagna del 24 marzo 2004, n. 5; v. anche legge regionale del Friuli Venezia-Giulia del 9 dicembre 2015, n. 31, Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate.

13 La prima consulta elettiva viene stabilita nel 1995 nel Comune di Torino e, attualmente, risulta presente una Consulta nei Comuni di Forlì, Ancona, Ravenna, Modena, Cesena, Potenza, Padova, Lecce, Roma, Napoli, Pioltello (MI), Torino e Bolzano, e nelle province di Ancona, Rimini e Venezia.

14 Legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, legge provinciale sull’immigrazione, B.U. 15 maggio 1990, n. 24.

15 www.comune.trento.it/Comune/Atti-e-albo-pretorio/Statuto/Statuto-del-Comune (24.01.2016).

16 Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare, Comune di Trento, www.comune.trento.it/Comune/Atti-e-albo-pretorio/Regolamenti/A04-Regolamento-sugli-istituti-di-partecipazione-popolare (25.01.2016).

17 Regolamento per la partecipazione e la consultazione dei residenti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 dd. 31.07.2013.

18 Intervista con il dott. Morgan Betti, vicepresidente della Consulta degli stranieri di Pergine, 8 agosto 2015.

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