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Giuseppe De Cesare

Statuto di autonomia e radiotelevisione pubblica

1. Introduzione

Le problematiche giuridiche e le dinamiche politiche che ci accingiamo ad affrontare sono racchiuse in un lasso di tempo superiore rispetto a quello dalla nascita del nuovo statuto di autonomia nel 1972. Le possiamo collocare tra due sentenze della Corte costituzionale, la n. 46 del 1961 e la n. 312 del 2003, nel quadro complessivo di evoluzione normativa del sistema radiotelevisivo fino al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici,1 passando attraverso la riforma del titolo V della costituzione.

Nella prima sentenza2 la Corte era stata chiamata a valutare la legittimità costituzionale della legge con cui la Provincia autonoma di Bolzano aveva attribuito alla Giunta provinciale la predisposizione, l’approvazione e la vigilanza sull’esecuzione dei programmi per le trasmissioni locali della concessionaria pubblica.3 C’era ancora il monopolio radiotelevisivo della Rai ed era in vigore il primo statuto di autonomia. Pochi giorni dopo l’approvazione della legge era stata inaugurata la nuova sede della Rai di Bolzano, era entrata in funzione la Rete IV a modulazione di frequenza e nello stesso giorno iniziava la trattazione all’Onu del ricorso dell’Austria contro l’Italia per inadempimento dell’Accordo Degasperi-Gruber (cfr. Zendron 2006, 103–107). La Corte affermò che “le competenze normative attribuite alle Regioni o Province autonome sono da contenere entro i limiti risultanti dalla specificazione delle singole materie elencate negli statuti, secondo il contenuto delle medesime da determinare in base a criteri obiettivi”. E – concludeva la Corte – se “dovesse ritenersi illegittima l’attribuzione allo Stato dell’uso in esclusiva delle trasmissioni radio, con più forte ragione un analogo giudizio dovrebbe colpire la legge provinciale, la quale si propone di sostituire a quello dello Stato un proprio regime di gestione monopolistica”.

Nella seconda sentenza,4 dopo la riforma del titolo V della Costituzione, la Corte ha affermato che, la censura avanzata dal Governo relativa ad una pretesa “estraneità”, rispetto alla competenza legislativa della Provincia di Bolzano, era priva di fondamento e aveva ricordato in proposito che “l’art. 8 n. 4 dello statuto dispone che la Provincia di Bolzano abbia competenza legislativa esclusiva in particolare per quanto riguarda manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali anche con i mezzi radiotelevisivi. Tale competenza, così delimitata, ha trovato attuazione nelle disposizioni contenute negli artt. 7 e 10 del d.p.r. 1 novembre 1973, n. 691, le quali prevedono il trasferimento alla Provincia di tutte le funzioni statali in materia, nonché la facoltà di ‘realizzare e gestire’ una rete idonea alla ricezione, con qualsiasi mezzo tecnico, delle trasmissioni emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell’area culturale tedesca e ladina”. A tale competenza esclusiva in materia della Provincia di Bolzano, va poi aggiunta, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo titolo V, parte II costituzione, anche la competenza legislativa concorrente relativa all’“ordinamento della comunicazione”, la quale, in virtù dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, non può non estendersi anche alla Provincia di Bolzano, “alla quale, invece, resta precluso dall’art. 8 n. 4 dello statuto l’esercizio della potestà legislativa esclusiva in ordine alla facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive”. Ciò significa che le attività che pos­sono essere sviluppate dalla Provincia di Bolzano nel settore delle comunicazioni debbono rispettare i principi fondamentali stabiliti in materia da una serie di leggi statali. “Si tratta quindi – concludeva la Corte – di un complesso di norme attributive di potestà legislativa alla Provincia di Bolzano” e aveva infine ricordato “che in ogni caso, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l’informazione esprime non tanto una materia, quanto ‘una condizione preliminare’ per l’attuazione dei principi propri dello Stato democratico e in tale ambito qualsi­voglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenze di natura politica non può, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all’impiego dei mezzi di comunicazione di massa” (sent. n. 29/1996, sent. n. 348/1990).

Tra queste due sentenze della Corte si esplica l’intera evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia radiotelevisiva, in generale e più in particolare riguardante l’autonomia altoatesina (Zaccaria/Valastro 2010, 573–609; Chimenti 2007, 269–298). Non si può non accennare in questa sede a due sentenze del 1985, la n. 206 e la n. 207, normalmente fatte rientrare dai commentatori tra quelle che contraddistinguerebbero la netta chiusura della Corte alle competenze radiotelevisive delle Regioni.

Con la prima citata, la n. 206,5 la Corte censura in maniera netta, sulla scorta dell’art. 8, n. 4 dello statuto e 7 delle norme di attuazione, la rivendicazione da parte della Provincia di avere competenza generale in materia di diffusioni radiotelevisive e la pretesa di sostituirsi interamente allo Stato, nell’ambito del territorio provinciale, nella gestione del servizio pubblico radiotelevisivo, che era basata anche sulle locuzioni “comunicazioni e trasporti” dell’art. 8, n. 18 e “assunzione diretta di servizi pubblici” dell’art. 8, n. 19. E alla fine dichiara che “non spetta alla Provincia di Bolzano stipulare la convenzione con la Rai relativa ai programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina, […] che non spetta allo Stato approvare la convenzione con la Rai […] senza previo invito al Presidente della Provincia ad intervenire alla relativa seduta del Consiglio dei ministri che approva la detta convenzione, […] non spetta alla Provincia di Bolzano provvedere nell’ambito del proprio territorio l’assegnazione della frequenze radioelettriche disposta […] dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni”, e dichiara poi “inammissibile il conflitto di attribuzioni con il Ministero delle Poste per l’integrazione della rete dei ripetitori per la ritrasmissione dei programmi esteri provenienti dall’area culturale tedesca e ladina” e – infine – dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Bolzano nei confronti dello Stato, in ordine alla deliberazione del consiglio d’amministrazione della Rai, relativa all’istituzione della terza rete televisiva. La Corte rileva che “l’atto censurato è proprio del concessionario del servizio, vale a dire della Rai, ente privato in quanto società per azioni, e non già dello Stato o a questo comunque direttamente imputabile”.

Sulla scorta degli stessi presupposti giuridici, la Provincia di Bolzano aveva proposto in via diretta la questione di legittimità nei confronti del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 8076 contenente misure urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive. L’impugnazione riguardava il decreto nel suo complesso e in particolare la riserva allo Stato della diffusione radiotelevisiva sull’intero territorio nazionale e la previsione della formazione del piano delle frequenze, lesivo – a dire della Provincia – della propria competenza generale su ogni aspetto del servizio pubblico radiotelevisivo in luogo dello Stato nell’ambito del territorio provinciale e in ogni caso della competenza specifica in materia di pianificazione e di assegnazione pianificata delle bande di frequenza (governo tecnico dell’etere). La Corte, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale, ribadisce “che alla Provincia non spetta, sulla base delle norme statutarie e di attuazione da esse invocate, quella competenza generale ed esclusiva, che essa rivendica in materia di servizio pubblico radiotelevisivo”7.

Da una netta chiusura a qualsiasi intervento regionale (e provinciale) in ragione della “materia”8 e delle competenze enumerate, negli anni ’90 si arriva alla concezione dell’informazione “attuata attraverso i mezzi di comunicazione di massa” come “condizione preliminare per l’attuazione ad ogni livello, centrale e locale, della forma propria dello Stato democratico”.9 Vengono poi due sentenze riguardanti il piano di assegnazione delle frequenze disciplinato dalla cd. Legge Mammì: la n. 21 del 1991,10 che fissa il principio della necessaria procedura dell’“intesa” (seppure debole) tra Stato e Province autonome di Trento e Bolzano relativamente alla localizzazione degli impianti e la n. 6 del 1993,11 che rammenta anche la necessaria salvaguardia delle competenze esclusive spettanti alle Province autonome nel governo del territorio e nella tutela del paesaggio. Ciò comporta – secondo la Corte – che, per la parte concernente i loro territori, i piani nazionali di assegnazione delle frequenze per l’emittenza radiotelevisiva non possano legittimamente approvarsi se non sia stato completato il procedimento finalizzato al raggiungimento di un’intesa tra Stato e le stesse Province in ordine alla localizzazione degli impianti dei suddetti territori. Arriva infine la sentenza n. 29 del 199612 che, oltre a confermare l’impostazione della sentenza n. 348 del 1990, riconosce alla Provincia di Bolzano la possibilità di concedere interventi agevolativi a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali, in base alla legge provinciale in materia13 e individua il fondamento idoneo a giustificare la competenza esercitata nell’art. 8, numero 4, dello statuto. Inoltre, sulla scorta dell’art. 23, comma 2, della cd. Legge Mammì,14 legge di riforma economico sociale, non esclude “la possibilità di ulteriori e diverse misure di sostegno, una volta che le stesse possano trovare il loro fondamento in competenze statutarie o in principi di ordine costituzionale”. Con questa pronuncia la Corte si allinea con la migliore dottrina che aveva osservato come “interventi statali e interventi regionali si pongono in un rapporto di reciproca integrazione in vista del perseguimento di una finalità che resta unica” ovvero “di un interesse costituzionale non ascrivibile rigidamente alla competenza dell’uno o dell’altro livello di governo” (Caretti 1992, 338).

Poi è venuta la legge n. 249 del 1997,15 che istituendo l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riconosce un ruolo decisivo alle Regioni nel settore radiotelevisivo. È l’occasione per la Provincia di Bolzano di tornare ad occuparsi della materia. La Giunta provinciale, nel settembre del 1999, vara il disegno di legge n. 31 di riforma della legge prov. n. 5 del 1996, contenente “norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusioni”, un disegno di legge dalla gestazione molto lunga e contrastata (De Cesare 2004, 307–321) che porta infine alla legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 che costituisce anche l’avvio di un tentativo di centralizzare, in capo alla Presidenza della Giunta, della competenza in materia di comunicazioni. Da un duplice ricorso del Governo scaturirà la sentenza n. 312 del 2003. Con la sentenza n. 308 del 2003, infine, la Corte torna sulle competenze autonomistiche in materia di impianti e frequenze e conferma il principio di “leale cooperazione” con le Province autonome.16 Nel frattempo era intervenuta la riforma del titolo V della costituzione, approvata con il voto determinante dei parlamentari della Svp, con l’attribuzione alle Regioni della competenza legislativa concorrente in materia di “ordinamento della comunicazione”.17

È a questo punto che interviene la nuova legge di sistema, considerata strategica dalla nuova maggioranza di centro-destra, la cd. Legge Gasparri,18 poi integrata nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.19

1.1. Il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nel T.U. dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici.

Sulla scorta del mutamento della giurisprudenza costituzionale e soprattutto dopo la riforma del titolo V della costituzione, nel T.U. vengono posti i principi ai quali le Regioni devono conformarsi nell’esercizio della potestà legislativa concorrente. È interessante notare come, in dieci anni di vigenza del nuovo art. 117, comma 3 della cost., le Regioni non abbiano utilizzato la possibilità di legiferare in materia, se non in ambiti molto ristretti (cfr. Zaccaria 2010, 582; Caretti 2011, 572).20 E così anche le Province autonome.

Il T.U. all’art. 12 dispone che le Regioni esercitino la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo 1 e sulla base dei principi fondamentali enumerati nello stesso articolo: che siano attribuite ad organi della Regione o degli enti locali le competenze in ordine al rilascio di provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l’accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle disposizioni nazionali e regionali, per l’istallazione di reti ed impianti, nei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività e nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute, di tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali. Inoltre, si prevede che siano attribuite le competenze relative al rilascio delle autorizzazioni per emittente, anche radiofonica digitale, o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito regionale o provinciale.

L’art. 18 attribuisce invece ai competenti organi della Regione o delle Province la competenza relativa al rilascio dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito regionale o provinciale, sempre nel rispetto dei principi fondamentali del titolo 1.

L’art. 42 fissa precisi criteri e procedure di “intesa” tra Ministeri, Autorità e Regioni e Province autonome in materia di uso efficiente dello spettro elettromagnetico e di pianificazione delle frequenze.

Per quanto riguarda direttamente i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, il T.U. prevede, all’art. 45, oltre al contratto nazionale di servizio, contratti di servizio regionali e, per le Province autonome di Trento e Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Anche questi contratti devono essere stipulati nel rispetto dei principi enumerati dall’art. 7 del T.U. Questi contratti di servizio possono essere stipulati, in base all’art. 46, previa intesa con il Ministero, con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione, per la definizione degli obblighi e compiti di pubblico servizio da definirsi con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo 1 e del titolo 8 dello stesso T.U. e delle disposizioni anche sanzionatorie previste dallo stesso.

L’art. 45, prevede l’articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi regionali e provinciali per Trento e Bolzano, aggiungendo che le sedi regionali e le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all’attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse. Si prevede, infine, anche la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati anche per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.

Tra gli obblighi che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve comunque garantire c’è l’effettuazione di trasmissioni televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione Valle d’Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. L’intera materia è disciplinata ulteriormente anche dal Contratto di servizio nazionale 2010-2012.21 E l’art. 14 del T.U. riconosce anche le disposizioni particolari per la Regione autonoma Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano affermando che esse, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal Testo unico, provvedono alle finalità del T.U. nell’ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte II della costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Come si vede da questa rapida carrellata normativa, le possibilità di intervento e di valorizzazione del ruolo delle Regioni e le Province autonome in materia di “ordinamento della comunicazione” e di servizio pubblico generale radiotelevisivo esistono, solo che – come rilevato – a dieci anni dalla riforma costituzionale e a oltre sei dall’entrata in vigore del T.U. sulla radiotelevisione, non sono state eser­citate.

1.2. Le forme più ampie di autonomia dell’Alto Adige

Quali sono queste competenze specifiche e quali sono le forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite?

La catena normativa di riferimento è molto ampia e va dalla costituzione alla convenzione:22 capisaldi sono l’art. 6 della costituzione, l’art. 8 n. 4 dello statuto, le disposizioni contenute negli artt. 7-10 della norma di attuazione n. 691/1973 che realizzano una sorta di cogestione (Reggio d’Aci 1994, 464) tra Provincia e Rai per quanto riguarda le trasmissioni in lingua tedesca e ladina, sulla base della legge n. 103/197523 e il d.p.r. 31 luglio 1997 contenente la Convenzione Presidenza del Consiglio dei ministri – Rai per le trasmissioni in lingua tedesca e ladina24, ai quali ora si aggiungono gli artt. 14, 45 e 46 del d.leg. 177/2005 T.U. sui media audiovisivi. In particolare, l’art. 9 del d.p.r. 691/1973 dispone che il personale della sede Rai di Bolzano incaricato dei programmi in lingua tedesca e ladina, ad ogni livello, debba appartenere rispettivamente al gruppo linguistico tedesco e ladino, compreso quello giornalistico. È prevista la figura del Coordinatore responsabile dei programmi in lingua tedesca che è nominato dalla Rai d’intesa con la Provincia e, che d’intesa tra i due enti, può essere revocato. Egli ha la qualifica di dirigente e formula proposte di spesa per l’attuazione dei programmi, coordina la predisposizione degli schemi dei programmi stessi e sovraintende alla loro esecuzione e all’osservanza dei criteri e delle direttive che in proposito siano state emanate. La disciplina di dettaglio, economica ed organizzativa, che ha portato a diverse trasformazioni, è demandata alle varie convenzioni che si sono succedute nei decenni. Si tratta di convenzioni aggiuntive alla convenzione generale di servizio pubblico della Rai contenuta nel d.p.r. 28 marzo 1994 che concede in esclusiva alla Rai il servizio pubblico radiotelevisivo sull’intero territorio nazionale fino al 2016. L’art. 19 della convenzione prevede alcune prestazioni aggiuntive, disposte dalla legge n. 103/1975, da disciplinare con convenzioni aggiuntive e da rinegoziare alla scadenza dei contratti di servizio triennali. È nel 2006 che cambia il regime di rinnovo di queste convenzioni.25 Ora vengono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Comunicazioni.

A queste specifiche competenze rimanda l’art. 14 del T.U. e alla convenzione fa riferimento il Contratto di servizio 2010–2012. Qui, all’art. 17, comma 2, si dispone che la Rai effettui, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, così come previsto dalla legge n. 103/1975, e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. È comunque da tenere presente che “convenzione” e “contratto di servizio” sono istituti che si muovono in una logica distinta: “di tipo pubblicistico l’uno (la convenzione), di natura invece essenzialmente privatistico l’altro (il contratto di servizio), con tutte le conseguenze che ciò comporta in ordine alla concezione del servizio pubblico e alle sue modalità di esercizio” (Caretti 2000, 728).

A questo proposito è da sottolineare come nel dibattito sulla competenza concorrente regionale in materia di ordinamento della comunicazione si è osservato correttamente, in materia di minoranze linguistiche, come “sarebbe ingiustificato ritenere che l’attributo territoriale delle identità, della cultura e della lingua sia un requisito valevole anche per segnare rigidamente gli ambiti di competenza tra lo Stato e le Regioni, sia perché taluni di questi interessi necessitano di una specifica tutela attiva anche del soggetto statale (ad esempio la responsabilità internazionale dello Stato per la tutela delle minoranze linguistiche), sia perché appare davvero illogico prima che illegittimo pensare di poter spezzettare gli elementi che compongono la cultura nazionale in frammenti di origine territoriale” (Giglioni 2004, 994).

Per concludere, un brevissimo accenno al concetto di servizio pubblico generale radiotelevisivo, così come è disciplinato nell’ordinamento nazionale ed europeo. Si tratta di un servizio necessitato per ragioni di carattere politico-sociale, politico-culturale, politico-economico. I suoi limiti conformativi sono i principi di libera manifestazione del pensiero e la garanzia di pluralismo. In questi termini il servizio è, sotto il profilo comunitario, un servizio economico di interesse generale al quale vengono associati precisi obblighi di pubblico servizio. Proprio perché servizio di interesse generale, esso costituisce, nel panorama comunitario, una eccezione alle regole di concorrenza e proprio per questo il suo contenuto deve es­sere puntualmente definito, così come fa il titolo VIII del T.U. e la sua titolarità spetta allo Stato, che ne può affidare l’esercizio ad uno o più soggetti (Cardarelli 2006, 189).

Questa sommaria ricostruzione dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e del quadro normativo attuale relativo alle competenze radiotelevisive della Provincia di Bolzano si è resa necessaria per fornire una traccia interpretativa e problematica, utile a districarsi criticamente nella babele di opinioni e di proposte che hanno contraddistinto il dibattito pubblico sulla materia degli ultimi anni.

Quella del rapporto tra autonomia altoatesina e servizio pubblico radiotelevisivo è una storia di evoluzione parallela, contraddistinta da un grado di conflittualità giuridica molto alta fin dall’origine, come abbiamo visto. Ora si sperimentano nuovi percorsi e nuove strategie per riproporre storiche rivendicazioni e obiettivi, utilizzando in maniera disinvolta e in chiave identitaria, strumenti straordinari come le norme di attuazione, attraverso accordi e negoziazioni “finanziarie” – in una materia sensibile e delicata come il sistema della comunicazione – indifferenti a norme e principi.

2. “Accordo di Milano” – Rai e Rai-Sender Bozen

La partita, negli ultimi anni, si è giocata attraverso il tentativo di forzare le trattative legate alle leggi finanziarie. Paradossalmente, proprio in materia radiotelevisiva, in Alto Adige, si assiste all’inversione di una linea di tendenza abbastanza frequente. Se normalmente è il legislatore statale che tenta, attraverso le leggi finanziarie, di intervenire nelle scelte ordinamentali e funzionali degli enti locali (Meloni 2011, 1), in questa materia, così delicata e sensibile, è la Provincia di Bolzano che, attraverso gli strumenti finanziari e normativi straordinari a sua disposizione, cerca di intervenire nelle scelte ordinamentali e funzionali dello Stato – e non solo – per conquistare competenze non previste dallo statuto e dall’ordinamento giuridico.

Il tentativo un po’ estemporaneo e azzardato – e poi naufragato – di presentare una norma di attuazione in materia radiotelevisiva utilizzando la Legge finanziaria 2007 del Governo Prodi, viene riproposto quasi pedissequamente, nella fase politica immediatamente successiva e su basi giuridiche e politiche ben diverse.

Parliamo del cd. Accordo di Milano che rappresenta un aspetto peculiare di attuazione del cd. federalismo fiscale e che ha svolto un ruolo di “apripista”, in materia finanziaria, per analoghe iniziative di altre Regioni a statuto speciale (Vigato 2011, 3; Pace 2011, 163). In un clima politico-legislativo non molto favorevole alle autonomie speciali, specialmente per quanto riguarda quello che viene considerato il loro “privilegio” dal punto di vista finanziario – ha osservato Valerio Onida – la via intrapresa appare “più lungimirante, dal punto di vista dello sviluppo delle autonomie nel nostro paese, rispetto ad una reductio ad unum delle Regioni” (Onida 2011, 580).

Il nuovo quadro normativo è rappresentato dall’art. 27 della legge delega n. 42 del 200926 sul coordinamento della finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, secondo il quale, anche le autonomie differenziate devono concorrere al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all’esercizio dei diritti e dei doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e agli obblighi di derivazione comunitaria. Gli obiettivi del coordinamento possono essere realizzati anche attraverso l’assunzione di oneri derivati dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle Regioni e Province autonome, ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato. L’obiettivo del coordinamento è affidato alla definizione di criteri e modalità rimessi alle norme di attuazione degli statuti speciali, quindi al metodo concertativo che “costituisce una garanzia procedurale per realizzare un ragionevole contemperamento tra gli interessi derivanti dal sistema finanziario differenziato e le esigenze connesse al principio unitario” (Valdesalici 2010, 10), secondo il principio costituzionale di leale collaborazione.

È in questa nuova dimensione normativa che, il 30 novembre 2009, viene firmato il cd. Accordo di Milano, tra il ministro dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Province autonome di Bolzano e di Trento in cui si condivide l’opportunità di assicurare l’attuazione della legge n. 42/2009 e “si conviene di modificare il titolo VI dello statuto speciale, di modificare la correlata normativa di attuazione statutaria, di definire specifiche norme di coordinamento finanziario e di individuare nuove competenze”.

Allegato – e parte integrante dell’accordo politico – è lo schema di articolato, costituito dalla revisione dell’ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, con la disciplina degli interventi in favore dei Comuni confinanti con le Province autonome e le deleghe di funzioni alle Province stesse.

Da notare come – per quanto riguarda le funzioni delegate – nell’accordo politico se ne prevedano alcune che riguardano entrambe le Province ed altre, distinte, rispettivamente solo per la Provincia di Trento e per quella di Bolzano.

Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano si prevede – tra l’altro – l’assunzione degli oneri riferiti alle funzioni esercitate dallo Stato in materia di finanziamento delle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede Rai di Bolzano.

Lo schema di articolato contiene le “Norme di coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e Bolzano” e prevede, come detto, la revisione dell’ordinamento finanziario autonomistico (art. 104 st.) con la modifica di diversi articoli dello statuto.

L’articolato è stato recepito integralmente dall’art. 2, dai commi da 106 a 125, della Legge finanziaria 2010.27 I commi rilevanti ai fini di questa analisi sono il 107, punto h, che modifica l’art. 79 dello statuto di autonomia, il comma 123 e il 125. Il nuovo art. 79, comma 128, in particolare dispone che “la Regione e le Province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all’esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all’assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall’ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale”, e al punto c “con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l’assunzione di oneri relativi all’esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d’intesa con il ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per ciascuna provincia. L’assunzione di oneri opera comunque nell’importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi”.

L’art. 2, comma 123 precisa poi che la Provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera c, del comma 1, dell’articolo 79 dello statuto “assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera Università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell’ambito del territorio provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano”. Come si vede non viene riportato in maniera esplicita il riferimento alle “trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede Rai di Bolzano”, che può essere fatto rientrare tra “gli ulteriori oneri specificati mediante accordo”.

Tutta la materia deve essere disciplinata, entro sei mesi dall’entrata in vigore della Legge finanziaria, da norme di attuazione e fino all’emanazione delle norme di attuazione, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni, ferma restando l’assunzione degli oneri a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Nonostante nell’elenco della Finanziaria 2010 non figuri come nell’accordo politico di Milano l’assunzione degli oneri riferiti “alle trasmissioni in lingua tedesca e ladina di competenza della sede Rai di Bolzano” uno dei primi temi lanciati immediatamente nel dibattito politico e nella comunicazione politica è la vecchia e ambigua idea e proposta di cd. provincializzazione della sede Rai di Bolzano, da attuare – con evidente forzatura – attraverso la riproposizione della vecchia bozza di una vecchia norma di attuazione.

Si inizia una strategia del doppio binario: da una parte si opera – attraverso la comunicazione politica – per la provincializzazione della sede Rai rilanciando la norma, dall’altra – a livello istituzionale – si parla di “finanziamento dei programmi della Rai in lingua tedesca e ladina”. Così, nella relazione del Bilancio di previsione per il 2010 (pochi giorni dopo la firma dell’Accordo), il finanziamento viene incluso nel pacchetto che prevede “competenze per un ordine di grandezza di 100 milioni di euro”29 e così nella risposta ad una interrogazione dei Verdi.30

Nonostante questa delimitazione ufficiale dell’Accordo, il 23 febbraio 2010 viene ripresentata alla Commissione dei Sei una bozza di norma di attuazione sostanzialmente identica a quella già accantonata nella legislatura precedente. Il giorno successivo il quotidiano “Dolomiten” titola: “L’emittente di Bolzano nelle ‘mani della Provincia’. Commissione dei Sei: l’attuazione dell’accordo finanziario con Roma prevede lo stanziamento di 18 milioni di euro per l’acquisizione dei servizi locali della Rai”.31 Nell’articolo si afferma che “a breve i servizi regionali della Rai potrebbero essere interamente finanziati dalla Provincia” e si aggiunge che “non appena la Provincia si assumerà l’onere del finanziamento dei servizi, saranno di sua competenza anche gran parte delle tasse Rai”.

È evidente e significativo il salto di paradigma: se nei testi ufficiali si continua a parlare di “finanziamento dei programmi della Rai in lingua tedesca e ladina”32, in sede politica e giornalistica, sulla scorta della bozza di norma presentata alla Commissione dei Sei, si parla di provincializzazione dell’intera sede Rai di Bolzano.

È un canovaccio di strategia comunicativa e di politica del diritto già conosciuto e sperimentato (De Cesare 2004, 307–321; 2008, 307–321), sul quale comunque si apre un dibattito pubblico, non sempre correttamente informato, in cui chiunque si sente autorizzato ad esprimere la propria opinione e a prendere partito.33

L’ambiguità comunicativa e di contenuto la si può riscontrare anche in occasione del vertice di Trento, del 22 marzo 2010, per l’attuazione del cd. Accordo di Milano con le Commissioni dei Sei e dei Dodici: di finanziamento della Rai si parla nel comunicato della Giunta, preparatoria all’incontro;34 di deleghe per la convenzione Rai nel comunicato ufficiale del vertice.35 Si tratta di sfumature di comunicazione istituzionale e politica che hanno una rilevanza di merito.

La stampa parla invece di una “brusca frenata per la provincializzazione della Rai altoatesina”.36 L’articolo di resoconto del vertice di Trento del quotidiano “Dolomiten” è quanto mai significativo: “Rai: Viel Sand im Getriebe” (Rai: tanta sabbia negli ingranaggi). La sabbia di disturbo secondo il quotidiano di lingua tedesca sarebbero le critiche mosse alla cd. provincializzazione da parte della redazione in lingua italiana.37

2.1. Genesi politica della bozza di norma di attuazione

Prima di procedere oltre è utile soffermarsi sulla genesi della norma e sui suoi contenuti.

Essa è strettamente legata alle ultime leggi finanziarie dello Stato. Tutto nasce dal “Patto di stabilità interna” contenuto nella Finanziaria 2007,38 che dispone che “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007–2009” nel rispetto dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. E poi ancora che “le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, […] anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all’incidenza della finanza di ciascuna Regione a statuto speciale o Provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l’assunzione dell’esercizio di funzioni statali, attraverso l’emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l’entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite”.

Il Presidente della Giunta provinciale altoatesina Durnwalder, al di là di formalità ufficiali, dai microfoni del “Morgentelefon” di Sender Bozen, agli inizi di ottobre 2007, aveva anticipato l’intenzione di presentare in Commissione dei Sei una bozza di norma di attuazione sulla Rai, in vista di una possibile trasformazione della Terza Rete Rai nella direzione del modello tedesco o austriaco. A fronte dell’inevitabile dibattito pubblico39 scaturito da questa proposta, precisa che l’obiettivo potrebbe essere un diverso inquadramento dei programmisti registi, oltre ad una struttura apposita per la minoranza ladina. “Si tratta – dice – di richieste che facciamo da anni” e sottolinea che non c’è in nessun modo “l’intenzione di minare l’indipendenza dei giornalisti”.40

Come si vede siamo già ben oltre l’indicazione della Legge finanziaria. Si parla già di criteri di organizzazione e di gestione del personale, di qualità della produzione radiotelevisiva, di governo e gestione complessiva della sede Rai di Bolzano.

La norma si componeva di soli due articoli e otto commi da aggiungere, secondo le intenzioni degli estensori, all’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691. Si prefiggeva di raggiungere con una fonte “atipica e ultra-primaria” (cfr. Palermo 2001, 826–844; Pizzorusso 2011, 551–553) l’obiettivo di modificare lo statuto in una parte, quella delle competenze radiotelevisive, al centro di decennali tensioni costituzionali, ma contemporaneamente finiva per dare una copertura e un’attuazione ultra-ordinaria ai contenuti della legge Gasparri.

Da notare che il Governo Prodi, che era sostenuto anche dalla Svp, tra i suoi obiettivi di programma aveva la riforma della cd. legge Gasparri di disciplina del sistema radiotelevisivo, e tra gli articoli oggetto di riforma, di due distinti disegni di legge presentati dal ministro Gentiloni, ce n’erano alcuni che venivano fatti propri (e modificati nel senso) dalla bozza di norma di attuazione di cui ci stiamo occupando e che si arena nella Commissione dei Sei. In questi due aspetti sta anche il macroscopico paradosso politico-istituzionale della vicenda. A fine 2007, in una fase alquanto turbolenta e difficile per il Governo Prodi, si apre la fase delle trattative per la Finanziaria 2008. L’on. Zeller rilancia la richiesta di competenze su Poste e Rai.41 I parlamentari della Svp figurano sulla stampa nazionale tra quelli corteggiati dall’opposizione per contribuire alla caduta del Governo Prodi.

In seguito, come si ricorderà, il Governo Prodi finisce malamente. Si va a nuove elezioni e vince la coalizione di centro-destra guidata da Silvio Berlusconi. La Svp si dichiara blockfrei, libera dai blocchi. Ed è interessante sottolineare come la questione Rai venga inserita – in maniera ambigua ma significativa – nel programma elettorale della Svp al punto 12, a seconda della versione. In quella in italiano, depositata al Ministero degli Interni, si pone tra gli obiettivi da perseguire l’impegno per l’“ampliamento del Sender Bozen; tempi di trasmissione radio e tv senza limiti. Ampliamento sostanziale delle trasmissioni in lingua ladina nonché redazione ladina indipendente”;42 in quella in lingua tedesca, nel sito internet del partito, gli intenti sono diversi: “12. Ausbau des Senders Bozen. Unbeschränkte Sendezeiten in Radio und Fernsehen. Ausbau der ladinischen Sendezeiten und eigenständige ladinische Redaktion. Übertragung des Rai-Sitzes (Personal, Struktur) an das Land Südtirol bei Gewährleistung der redaktionellen Unabhängigkeit”,43 (trasferimento della sede Rai (personale, struttura) alla Provincia di Bolzano, pur garantendo l’indipendenza editoriale).

Per due anni, della questione non si è più parlato, per ragioni istituzionali: i ritardi nell’insediamento della nuova Commissione dei Sei44 e la riforma della Legge finanziaria. La questione viene riproposta, identica a tre anni prima, all’inizio del 2010, una volta entrata in funzione la Commissione e raggiunto l’accordo per la riforma dell’ordinamento finanziario dell’autonomia.

Dopo mesi di silenzio la questione torna di attualità in una fase politica molto delicata e complessa per le sorti del governo Berlusconi, con i voti o le astensioni dei parlamentari della Svp strategici e a volte determinanti, come in altre occasioni e temperie politiche, per le vicende politiche parlamentari.

Si apre un secondo fronte, e a prendere l’iniziativa questa volta sono i parlamentari e membri della Commissione dei Sei, Zeller e Brugger, con un incontro alla direzione generale della Rai, il 19 gennaio 2011, al quale partecipa il capo redattore della redazione di lingua tedesca e non il coordinatore dei programmi. Non emerge nulla di ufficiale, ma parte una nuova campagna di stampa a sostegno dell’iniziativa. Così il settimanale “ff” titola: Sendungsbewusst (Missione) “L’acquisizione di Rai-Sender Bozen e delle trasmissioni in lingua ladina da parte della Provincia è arrivata alla fase decisiva. Intanto la strategia tacita è: sondare ciò che sia possibile fare”.45 Brugger parla di una trattativa con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Paolo Bonaiuti.46 Ma non si entra mai nel merito politico-istituzionale della trattativa e non si spiega con quale legittimazione i parlamentari e membri della Commissione dei Sei siedano al tavolo.

A questo punto, è chiaro comunque che il cd. Accordo di Milano abbia aperto due fronti di azione politica che riguardano la sede Rai di Bolzano: il primo è quello della presentazione alla Commissione dei Sei di una norma di attuazione che vada ben oltre i contenuti dell’Accordo; il secondo è quello di una trattativa con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Rai, per il finanziamento dei programmi in lingua tedesca e ladina da parte della Provincia di Bolzano che subentri, in base all’Accordo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono due piani che si intersecano, pur conservando profili e problematiche diverse.47

Sull’intera vicenda, infine, interviene anche l’on. Gianclaudio Bressa del Pd, che nella precedente legislatura era stato Presidente della Commissione dei Sei. La provincializzazione della Rai per lui è “una follia, una cosa che non sta né in cielo né in terra” e spiega anche il perché: “non è una misura prevista dal Pacchetto. Non ha senso che un’istituzione come la Provincia sia proprietaria di un sistema pubblico d’informazione”. Aggiunge anche: “se la necessità è quella di avere più spazi televisivi, il problema si affronta diversamente” ridiscutendo il contratto con la Rai e mettendo a disposizione risorse.48

Una babele di opinioni, spesso non basate su dati di fatto e normativi, con confusione di concetti, di strumenti, di piani concettuali e problematici, di semplificazioni, tutta giocata sui mezzi di comunicazione. Ma quali sono i contenuti normativi di questa bozza di norma di attuazione?

2.2. La bozza della norma di attuazione

Per comprendere meglio i contenuti della bozza della norma di attuazione sulla cd. provincializzazione della sede Rai di Bolzano è bene invertire l’ordine di lettura dei due articoli di cui essa si compone e che, secondo gli estensori, dovrebbero aggiungersi all’art. 7 della norma di attuazione vigente n. 691/1973.

La furia costituente, senza tempo, senza storia e senza ordinamento in materia radiotelevisiva contenuta nella bozza trova espressione massima e di principio nei cinque commi di cui è costituito l’art. 7 ter.

Nel primo comma si fa obbligo al concessionario del servizio pubblico generale radiotelevisivo di costituire una sede nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano per l’effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana, tedesca e ladina. Come si fa ad imporre questo obbligo? Ma naturalmente, imponendolo nel contratto nazionale di servizio concernente la disciplina del servizio pubblico generale! E naturalmente queste trasmissioni saranno disciplinate da un contratto di servizio da stipularsi con la Provincia di Bolzano. Basterebbe leggere l’art. 45 del T.U. per capire che con questa norma si vuole imporre un obbligo di contenuto, non solo alla concessionaria ma anche al ministero e all’Autorità per le comunicazioni, ai quali compete firmare, al termine di un procedimento complesso che coinvolge anche la Commissione parlamentare di vigilanza, il contratto nazionale di servizio e definire gli ulteriori obblighi del servizio pubblico, nazionali e locali. Tutta questa supremazia, inoltre, verrebbe esercitata per costituire una realtà già consolidata da molti decenni, prevista come articolazione della società concessionaria, con l’obbligo di effettuare trasmissioni in lingua tedesca e ladina e la previsione legislativa di un regime di autonomia finanziare e contabile.

La norma prevede che le trasmissioni saranno disciplinate da un contratto di servizio da stipularsi con la Provincia autonoma di Bolzano e, a differenza del T.U. che già disciplina puntualmente la materia all’art. 46, si elimina l’intesa con il Ministero. Il contratto di servizio provinciale è già previsto dall’art. 45, è di durata triennale, e rientra tra i compiti del servizio pubblico generale, nel rispetto oltre che del contratto di servizio nazionale dei principi generali in materia di informazione previsti dal T.U.

Nella bozza, nel secondo comma, si demanda al contratto di servizio provinciale di definire i compiti specifici di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell’orario e nella rete destinata alla diffusione di contenuti in ambito provinciale. Scompare qualsiasi riferimento alla legge regionale (provinciale) che, in base all’art. 46 del T.U., deve definire questi specifici compiti, nel rispetto dei principi generali del titolo I. Il Consiglio provinciale viene quindi completamente espropriato di qualsiasi funzione.

Quando si parla di Provincia si intende l’Esecutivo. E allora, si mettano a confronto queste due disposizioni. Il T.U. prevede la legittimazione della Provincia a stipulare il contratto di servizio provinciale, ma con l’intesa del Ministero e nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell’organizzazione dell’impresa, nonché nel rispetto dell’unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica. Secondo la bozza il contratto di servizio provinciale deve definire – tra l’altro – il modello organizzativo della sede provinciale nel rispetto della libertà di iniziativa economica ed anche con riguardo alla determinazione dell’organizzazione dell’impresa, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica.

Come si vede si opera uno stravolgimento normativo del T.U. utilizzando le sue stesse parole.

Naturalmente non si tocca minimamente il terzo comma dell’art 46 del T.U. che fa riferimento all’art. 10 della norma di attuazione del 1973, n. 691 che legittima e definisce di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale, la Ras.

La spiegazione e la ragione di tutte queste acrobazie linguistiche e normative la si trova nel quarto comma dell’art. 7 ter della bozza di norma: “Le spese per le attività di servizio pubblico provinciale della sede locale della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano, detraendo il gettito del canone di abbonamento radiotelevisivo su base territoriale”. Al momento della elaborazione della norma si parlava, prima di un impegno di spesa di 15 milioni di euro, poi di 20 milioni. In cambio di questo contributo, prima al “Patto di stabilità” ex Finanziaria 2007, poi in base all’Accordo di Milano, la Provincia di Bolzano vuole carta bianca sulla sede Rai di Bolzano, cerca di imporre il suo volere alla concessionaria di servizio pubblico radiotelevisivo, al Ministero, all’Autorità per le comunicazioni, e non si accontenta. Vuole disporre anche del canone di abbonamento radiotelevisivo raccolto su base territoriale: circa 20 milioni. È una interessante partita di giro!

Da notare che sulla questione del canone radiotelevisivo, di recente, è intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 255/2010,49 ha dichiarato l’incostituzionalità di una norma della regione Piemonte.50La Consulta ha affermato che la disciplina statale “non consente alcun intervento del legislatore regionale al riguardo” e “che il gettito di detto tributo erariale è destinato alla copertura dei costi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, con ciò escludendo qualsiasi possibilità di intesa con la Regione sulla destinazione del gettito del medesimo tributo”.

Rimane il fatto che in questo caso, non di legge regionale si tratta, ma di norma di attuazione.

Il quinto comma dell’art. 7 ter, infine, costituisce una libera interpretazione ed adattamento dell’art. 48 del T.U. per attribuire all’Autorità per le comunicazioni un ruolo di vigilanza “anche su impulso della Provincia autonoma di Bolzano” e per attribuire un ruolo al Comitato provinciale per le comunicazioni.

La medesima procedura di saccheggio, stravolgimento e deformazione delle disposizioni del T.U. caratterizza anche i tre commi di cui è costituito l’art. 7 bis. Il primo sanziona la definitiva espropriazione di qualsiasi ruolo al potere legislativo provinciale in materia radiotelevisiva a vantaggio dell’esecutivo. Ad essere interessato, in questo caso è l’art. 12 del T.U., che attribuisce alla Provincia una precisa potestà legislativa concorrente in materia, sulla base dell’art. 117, comma 3, cost. Il secondo e terzo comma compiono la stessa operazione in materia eminentemente tecnica di uso efficiente dello spettro elettromagnetico e di pianificazione delle frequenze, al centro – come abbiamo visto – di annosi conflitti costituzionali. Ad essere interessato in questo caso è l’art. 42 del T.U. che prevede, nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze, l’intesa tra il Ministero e la Provincia per garantire una congrua riserva a favore delle comunità linguistiche stanziate sul suo territorio.

Siamo di fronte ad una declinazione autonomistica dell’impostazione berlusconiana del controllo governativo del sistema dei media, contenuto nella legge Gasparri, attuata incorporando e modificando opportunamente le norme del T.U. in una norma di attuazione, in spregio – fra l’altro – dell’art. 55, comma 2, del T.U. secondo il quale le norme in esso contenute “non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare”.

2.3. La norma di attuazione, tra parentesi, e nuovi problemi

Un primo momento di decantazione della situazione si registra con il convegno “Il futuro della Rai di Bolzano” organizzato dai Comitati di redazione in lingua tedesca, italiana e ladina della sede Rai di Bolzano.51 È in questa sede che gli on. Brugger e Zeller annunciano che la Svp intende rinunciare “temporaneamente alla norma di attuazione” puntando tutto sulla convenzione, per la quale le trattative sarebbero ad uno stadio avanzato.52 Il Presidente della Commissione dei Sei, Stacul e il commissario Zocchi, precisano che oltre ai dubbi sollevati dai giornalisti, la nuova proposta di norma di attuazione, arrivata all’attenzione della paritetica, si era fermata, perché non aveva trovato consenso, ed erano emersi dubbi giuridici e tecnici. Non si attenua invece la campagna giornalistica di lingua tedesca: “Rai: bezahlen, aber nicht kaufen”, titola il giorno dopo il “Dolomiten” che mette in rilievo come i bilanci potrebbero presto far sgretolare il fronte del no.53A margine del Congresso della Svp, pochi giorni dopo, il Presidente Durnwalder rilancia in avanti, parlando di una Sender Bozen il più possibile indipendente da Roma”54 e il quotidiano “Tageszeitung” titola “Getrennte Wege” parlando di una “ristrutturazione” all’interno della Rai.55

Un secondo momento di chiarificazione è costituito dall’audizione, davanti al Consiglio provinciale del 5 aprile 2011, dei rappresentanti della Provincia della Commissione dei Sei, Karl Zeller e Alberto Zocchi, sull’elaborazione di nuove norme di attuazione dello statuto di autonomia.56 Ripercorrendo le tappe di presentazione della bozza di norma in Commissione, il commissario Zocchi, ritiene che la norma non sia necessaria, perché esiste un preciso strumento normativo che permette alla Provincia di intervenire legislativamente in una materia tanto delicata (art. 46 del T.U.) e perché il riferimento al passaggio di deleghe in materia di Rai “è previsto solamente nell’Accordo di Milano, che è un accordo politico, ma non è poi ripreso nella normativa della Legge finanziaria”. La Legge finanziaria dello Stato del 2010 prevede il passaggio dallo Stato alla Provincia di diverse materie ma non della Rai. “La norma di attuazione, a mio modesto modo di vedere – afferma Zocchi – avrebbe potuto essere da un lato nemmeno necessaria, visto che si può regolare con una legge provinciale, e forse neanche del tutto legittima”.57

L’on. Zeller, dissentendo, sostiene che è necessario rivedere la norma di attuazione del 1973, perché ormai sicuramente obsoleta. Affronta poi il problema della convenzione per le minoranze linguistiche in rapporto alla convenzione generale di servizio pubblico della Rai e dice: “Des Weiteren ist es so, dass die Konvention, die gemacht wird, nur solange gilt, als die Rai der staatliche Konzessionär ist. Die Konzession läuft in drei Jahren aus, was bedeutet, dass man über kurz oder lang auch die Durchführungsbestimmung entsprechend anpassen müssen wird, überhaupt dann, wenn man eine gewisse organisatorische Autonomie für den Rai-Sitz in Bozen gewährleisten will, aber auch dann, wenn es nicht nur um die deutsche und ladinischsprachige Rai, sondern auch um den italienischen Teil der lokalen Rai gehen soll”. Nel suo intervento l’on. Zeller affronta poi il problema dei tagli ai finanziamenti dello Stato alla convenzione, le conseguenze, il subentro della Provincia alla Presidenza del Consiglio dei ministri in base all’Accordo di Milano e lo stato delle trattative con la Rai.58

Riprende comunque il cannoneggiamento mediatico e sul settimanale di lingua tedesca “ff” compare un reportage dal titolo “Die letzte Bastion” (L’ultimo bastione), in cui si sostiene che “la sede Rai di Bolzano vuole uscire dalla tutela della Rai ma che le trattative stanno diventando faticose e che Roma sembra lottare per il suo bastione Alto Adige”.59

2.4. Tagli e trattative

Ad aumentare gli elementi di incertezza e confusione sulla situazione, a partire da ottobre, si inserisce un ulteriore elemento: il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’editoria, Paolo Bonaiuti, in un’audizione davanti alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati, annuncia nuovi tagli anche al finanziamento delle convenzioni con la Rai per le minoranze linguistiche.60 È la conseguenza dei tagli imposti a tutti i ministeri.

Si susseguono iniziative politiche e parlamentari a vari livelli contro i tagli del Governo61 che spesso confondono piani e problematiche.

Con l’arrivo del Governo Monti, tocca al neo ministro ai Rapporti con il Parlamento Dino Giarda rispondere ad una interrogazione dei parlamentari Nicco/Brugger/Zeller62 in proposito. Conferma come la legge di stabilità abbia imposto forti riduzioni al Fondo per il sostegno dell’editoria per l’anno 2012 sul quale si alimentano anche i fondi destinati alle convenzioni con la Rai. Conferma che la riduzione sia del 50 per cento e ipotizzi la possibilità di riduzioni differenziate, a garanzia delle trasmissioni radiofoniche e televisive per le minoranze linguistiche, auspicando che “le Regioni a statuto speciale, nelle quali sono di particolare rilievo tali questioni e per i bilanci delle quali sono stati disposti tagli di gran lunga inferiore al 50 per cento, possano concorrere e sovvenire in questi momenti di gravi difficoltà e problemi per il nostro Paese”.63 La situazione viene ribadita dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega per l’editoria, Carlo Malinconico, in una audizione davanti alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati del 14 dicembre 2011.64 Vengono avviate consultazioni anche con la Rai e tra i temi affrontati c’è anche quello delle convenzioni per le minoranze linguistiche. Se ne riconosce la “rilevanza strategica” con l’impegno a garantire il massimo sforzo nel quadro delle compatibilità finanziarie.65

L’incontro va ad incidere nella trattativa in corso tra Rai e Provincia di Bolzano per il possibile subentro della Provincia stessa nel finanziamento della convenzione. La Rai, intanto, il 29 novembre 2011, aveva presentato ad un rappresentante della Provincia di Bolzano una proposta di convenzione.66 E poche ore prima, in Consiglio provinciale, il Presidente Durnwalder, aveva comunicato l’intenzione della Giunta di mettere a disposizione fondi per il Sender Bozen, “a condizione che ci fosse la possibilità di avere voce in capitolo, non sui contenuti ma su questioni tecniche”.67

Dell’argomento non si fa cenno se non in termini generalissimi, pochi giorni dopo, nella relazione di bilancio per il 2012.68 Ma lo stesso giorno il Presidente presenta un emendamento69 che aggiunge due commi all’articolo 34, comma 6, del disegno di legge numero 114/11-XIV, in cui si autorizza la Giunta provinciale a subentrare nella convenzione tra PCM e Rai per le trasmissioni in lingua tedesca e ladina. Si attribuisce inoltre alla Presidenza della Giunta la competenza di intrattenere i “rapporti con la Rai”. La Legge finanziaria viene approvata il 15 dicembre all’unanimità, senza la presenza in aula delle opposizioni, assenti per protesta per altre ragioni. Il Presidente Durnwalder nel corso del dibattito afferma, per quanto riguarda la Rai, di “essere abbastanza vicini alla conclusione”.70

Attorno alle vicende della convenzione, si intrecciano insomma due fasi interlocutorie: una tra Rai e Provincia di Bolzano, l’altra tra Rai e Presidenza del Consiglio dei ministri. Sullo sfondo rimangono tutti gli interrogativi aperti attorno all’applicazione, in questa materia, dell’Accordo di Milano: sull’assunzione degli oneri, sulla delega delle funzioni e sulla loro titolarità. Come abbiamo visto la catena normativa che sovrasta la convenzione è molto complessa e difficilmente derogabile.

Intanto, la Giunta provinciale delibera71 la proposta di impegno dei 100 milioni di euro per il 2011 con i quali la Provincia concorre, nel quadro dell’Accordo di Milano, al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà, quale concorso al raggiungimento degli obiettivi di risanamento del deficit nazionale. Si tratta di una proposta di ripartizione per il 2011 che impegna i mezzi finanziari, da approfondire nel confronto con il Governo. La proposta suddivide i 100 milioni di euro secondo diverse voci di spesa e tra queste c’è la somma di circa 20 milioni di euro per gli oneri di servizio delle trasmissioni in lingua tedesca e ladina della sede Rai di Bolzano.72

In attesa di un confronto generale delle autonomie con il nuovo Governo sulla manovra economica contenuta nel decreto Salva-Italia, poco rispettoso delle prerogative statutarie, la Svp perfeziona la strategia di Vollautonomie con la richiesta di nuove competenze,73 mentre prosegue la campagna di comunicazione sulla questione Rai e la convenzione. Se tutto procederà secondo i piani – si legge sulla “Tageszeitung” con il titolo “Die Chefsache” (Materia competenza del capo) – si avrà una Rai e due velocità (zwei Geschwindigkeiten)74 e si aggiunge che si attende il via libera del Ministero delle Finanze. La convenzione, che avrebbe durata di 9 anni, riguarderebbe “il finanziamento dei programmi in tedesco e ladino, il miglioramento del segnale e un potenziamento delle trasmissioni in ladino”. Sarebbe stato raggiunto anche l’obiettivo di avere un canale radiofonico interamente dedicato alle trasmissioni in tedesco e ladino, mentre la redazione italiana di Bolzano userà un’altra frequenza, oltre a prevedere un “comitato tecnico con Rai, Provincia e Governo”.75

Da queste anticipazioni emerge l’estromissione dei notiziari in lingua italiana dalla IV Rete radiofonica, con l’accentuazione anche in Rai dell’informazione etnicamente divisa che contraddistingue il panorama informativo dell’Alto Adige, nel quale la Rai costituiva una eccezione non sempre riconosciuta di trilinguismo. Inoltre, il riferimento ad un “comitato tecnico” di valutazione a tre (Rai-Provincia-Governo) rileva la permanenza della competenza della Presidenza del Consiglio per le convenzioni per le minoranze linguistiche che rimangono convenzioni aggiuntive.

Per quanto riguarda la convenzione si è dunque a un punto di svolta, che ancora una volta, come spesso è accaduto in passato, si intreccia strettamente con le vicende generali del paese e con i rapporti dialettici e a volte conflittuali tra Stato e autonomia altoatesina nel suo complesso. Il 2 febbraio, a Roma, si è tenuto l’atteso incontro chiarificatore tra il Governo Monti e le autonomie.76 Si è aperta una nuova fase di confronto e tra le questioni in agenda figura ancora l’assunzione da parte della Provincia del finanziamento delle trasmissioni in lingua tedesca e ladina della Rai. In che modo?77

Note

1 d.leg 31 luglio 2005, n. 177, “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 luglio 2005 – S.O. n. 150), modificato dal d.leg. 15 marzo 2010, n. 44.

2 Corte costituzionale, Sentenza 11 luglio 1961, n. 46.

3 Il Governo aveva impugnato il disegno di legge riapprovato dal Consiglio provinciale di Bolzano, in sede di rinvio, nella seduta del 6 ottobre 1960 recante “norme sulla parità dei gruppi linguistici nelle radiotrasmissioni”.

4 Corte costituzionale, Sentenza 15 ottobre 2003, n. 312.

5 Corte costituzionale, Sentenza 15 luglio 1985 n. 206. La Corte si era dovuta esprimere su ben cinque conflitti di attribuzione sollevati dalla Provincia di Bolzano sulla base – tra l’altro – dell’articolo 8, numero 4, 18 e 19 dello statuto, in materia di “usi e costumi locali ed istituzioni culturali”, di “comunicazioni e trasporti di interesse provinciale” e di “assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali”, in materia di approvazione ed esecuzione della convenzione sui programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano, di assegnazione delle frequenze, di integrazione dei ripetitori per la ritrasmissione dei programmi esteri dell’area culturale tedesca e ladina e di istituzione, da parte della Rai, della terza rete televisiva.

6 È il cd. decreto “salva Berlusconi”, successivamente convertito dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

7 Corte costituzionale, Sentenza 15 luglio 1985, n. 207.

8 Confermato nelle sentenze n. 94/1977, 206 e 207/1985 (ma abbiamo visto che in questo caso si rivendicava una competenza generale ed assoluta) e con alcune aperture nella sentenza n. 118/1981.

9 Corte costituzionale, Sentenza 20 luglio 1990, n. 348.

10 Corte costituzionale, Sentenza 24 gennaio 1991, n. 21.

11 Corte costituzionale, Sentenza 19 gennaio 1993, n. 6.

12 Corte costituzionale, Sentenza 12 febbraio 1996, n. 29.

13 Legge provinciale n. 5 del 1996, “Norme e provvidenze in materia di radiodiffusione”.

14 Legge 6 agosto 1990, n. 223 – “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” (pubblicata in Gazzetta ufficiale 9 agosto 1990, S.O. n. 185).

15 Legge 31 luglio 1997, n. 249–“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997, S.O. n. 154).

16 Corte costituzionale, Sentenza 7 ottobre 2003, n. 308.

17 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – “Modifica al titolo V della parte II della costituzione” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001).

18 Legge 3 maggio 2004, n. 112, “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004 – S.O. n. 82).

19 Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 – “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2005 – S.O. n. 150), modificato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44.

20 A questo proposito Paolo Caretti ha osservato come in questo settore “in passato oggetto di battaglie e di forti rivendicazioni competenziali da parte delle Regioni, pur a fronte di una puntuale individuazione degli ambiti riservati ad interventi legislativi (e amministrativi) regionali (si vedano le relative disposizioni contenute nei due “codici” delle comunicazioni elettroniche e della radiotelevisione: rispettivamente d.lgs. 214/2003 e d.lgs. 177/2005) e pur a fronte di una giurisprudenza costituzionale particolarmente attenta alla salvaguardia del loro nuovo ruolo disegnato dalla costituzione, le Regioni sono rimaste sostanzialmente inerti e non hanno di fatto mostrato alcun particolare interesse ad elaborare una specifica politica pubblica (da tradurre anche in provvedimenti legislativi) in un settore che parrebbe invece strategico”.

21 approvato il 6 aprile 2011, art. 17. Cfr. all’indirizzo internet http://www.decesare.info/contratto_servizio_20092012.htm

22 Cfr. all’indirizzo internet http://www.decesare.info/dcpm16042010convenzioneaa.pdf.

23 Legge n. 103/1975, art. 19 – la società concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, è tenuta alle seguenti prestazioni: […] ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano […].

art. 20 – […] Per gli adempimenti di cui al punto c, le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma […].

24 L’ultimo rinnovo della convenzione è del 28 dicembre 2009, emanata con D.p.c.m. del 16 aprile 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010).

25 Cfr. l’art. 2, comma 131, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

26 Legge 5 maggio 2009, n. 42 – “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della costituzione” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2009).

27 Legge 23 dicembre 2009, n. 191 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, S.O. n. 243).

28 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 – “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”.

29 Cfr. Consiglio provinciale, Resoconto Seduta n. 39 dell’11 dicembre 2009, pp. 3–4.

30 Interrogazione dei Verdi Heiss e Dello Sbarba n. 40/gennaio/10 presentata in Consiglio provinciale il 29 dicembre 2009; risposta scritta pervenuta alla Presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il 25 gennaio 2010, n. prot. 487/KB/pa.

31 Cfr. “Dolomiten”, 24 febbraio 2010.

32 Cfr. Consiglio provinciale, Resoconto Seduta n. 39 dell’11 dicembre 2009, pp. 3–4.

33 A sollevare la questione è stato il Comitato di redazione della Redazione in lingua italiana della sede Rai di Bolzano con lungo e articolato documento del 3 marzo 2010 che denuncia come “nel disinteresse quasi generale, la Provincia autonoma sta mettendo le mani sulla sede Rai di Bolzano”. Il documento, che entra nel merito delle questioni affrontate dalla bozza di norma, trova un’ampia eco sulla stampa. Paradossalmente, pur essendo la bozza di norma di attuazione un clone di quella presentata due anni prima e arenatasi anche grazie alla contestazione unitaria delle tre redazioni giornalistiche della sede Rai di Bolzano, italiana tedesca e ladina, in questo caso le tre redazioni si dividono. La presa di posizione sindacale trova un’ampia eco sugli organi d’informazione locali nelle edizioni dei giorni e settimane successive. Sulla situazione prendono posizione anche gli altri sindacati. L’Asgb, il sindacato etnico di lingua tedesca, accoglie con favore la decisione del governo provinciale di finanziare la sede Rai, di acquisire Sender Bozen per rafforzare la sede di Bolzano “nella sua competitività e consolidare la sua posizione come canale delle minoranze di lingua tedesca e ladina” (Comunicato del 4 marzo 2010).

34 Cfr. http://www.provincia.bz.it/usp/285.asp?redas=yes&aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=325034.

35 Cfr. http://www.provincia.bz.it/usp/285.asp?redas=yes&aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=325088.

36 Cfr. Angelucci/Scarpetta, “Rai, l’altolà della Commissione dei Dodici”, in “Corriere dell’Alto Adige”, 23 marzo 2010.

37 Cfr. “Rai: Viel Sand im Getriebe” (b.v.), in “Dolomiten”, 23 marzo 2010, in cui si legge tra l’altro: “Breiten Teil der Anhörung nahm di Übernahme des lokalen Rai-Personals durch das Land ein. Dagegen läuft die italienische Rai-Redaktion bekanntlich Sturm. Es wäre aber schade, wenn nur die ladinische und deutsche Rai übergeht, so Durnwalder”; Cfr. anche “Höchst problematisch“ intervista all’on. Brugger, in “ff”/12, 25 marzo 2010.

38 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 – S.O. n. 244).

39 Soprattutto sulla stampa di lingua tedesca, cfr. FF/42-43, 18-25 ottobre 2007.

40 Cfr. Ansa, 29 ottobre 2007.

41 Cfr. “Corriere dell’Alto Adige”, 4 novembre 2007, intervista all’on. Karl Zeller di Luigi Ruggera.

42 Cfr. http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15_elezioni/072SUDTIROLER
_VOLKSPARTEI.pdf

43 Cfr. http://www.parlamentswahl.org/de/unsere-ziele/.

44 La seduta di insediamento è avvenuta 4 novembre 2009.

45 Cfr. “ff” / 4, 27 gennaio 2011, “Sendungsbewusst”, di Markus Larcher.

46 Ricorda che nel bilancio provinciale, a fine anno, è già stata accantonata la somma necessaria per finanziare l’operazione, non in semplice funzione di ufficiale pagatore, e afferma: “Desideriamo creare i presupposti strutturali; desideriamo che questo servizio possa entrare in concorrenza con le emittenti private e pubbliche di lingua tedesca estere”. Brugger entra anche nei particolari, aggiungendo che “per ottenere una maggiore libertà d’azione dal punto di vista finanziario, la Provincia vorrebbe acquisire la competenza sulla riscossione del canone televisivo”. “Se paghiamo tutto, è più che giusto che queste entrate non affluiscano a Roma” e conclude con quella che definisce “una visione” riportata – non si capisce quanto liberamente dal giornalista o commento dello stesso: “la maggiore disponibilità di risorse finanziarie potrebbe rendere possibile la costruzione di una nuova sede Rai-Sender Bozen. Tuttavia nei periodi in cui alla sede altoatesina della Rai perfino la sostituzione di un asse del “cesso” (Klodeckels) diventa una faccenda di stato e, in tutta Italia, il budget delle sedi regionali Rai è stato ridotto del 20 per cento, le visioni potrebbero piacere ai dipendenti di Sender-Bozen”. Cfr. anche “Alto Adige”, 6 marzo 2011, “La Provincia prova a prendersi la Rai. Vertice Zeller-Bonaiuti anche sul fisco” e “Alto Adige”, 7 marzo 2011, Rai alla Provincia: allarme della redazione nella redazione italiana”, di F. Gonzato.

47 Cfr. “Alto Adige”, 23 marzo 2011, “Brugger: Rai, basta con la dirigenza unica per italiani e ladini”, di F. Gonzato.

48 Cfr. “Alto Adige”, 24 marzo 2011, “ Bressa: Svp, corazzata senza più benzina”, intervista di A. Mattioli.

49 Cfr. Sentenza Corte costituzionale n. 255 del 15 luglio 2010.

50 Legge regionale Piemonte n. 25 del 26 ottobre 2009, “Interventi a sostegno dell’informazione e comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema ed informatica”, in Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, n. 43 del 29 ottobre 2009.

51 Convegno “Il futuro della Rai di Bolzano”, Università di Bolzano, 25 marzo 2011.

52 Cfr. “Alto Adige”, 26 marzo 2011, “Rai alla Provincia: la Svp rinuncia”, di F. Gonzato; “Corriere dell’Alto Adige”, “Rai alla Provincia, la Svp rinuncia”, di D. Vezzosi.

53 Cfr. “Dolomiten”, 26 marzo 2011.

54 Tagesschau, 27 marzo 2011, intervista di Z. Braitenberg.

55 Cfr. H. Senfter, “Getrennte Wege”, in: “Neue Südtiroler Tageszeitung”, 26/27 marzo 2011.

56 Cfr. Resoconto integrale della Seduta del Consiglio Provinciale di Bolzano n. 123, 5 aprile 2011.

57 Cfr. Resoconto, p. 6.

58 Cfr. Resoconto, p. 7.

59 Cfr. “ff”/14, 7 aprile 2011, “Die letzte Bastion” di A. Aschbacher.

60 Resoconto stenografico della Commissione VII della Camera dei Deputati, n. 27, del 19 ottobre, in particolare pp. 9-10.

61 Cfr. Ansa, 26 ottobre 2011; Ansa, 27 ottobre 2011; “Preoccupazione per la riduzione dei contributi per la Rai tedesca e ladina”, 15 novembre 2011, in http://www.comprovcomu nicazioni-bz.org/it/attualita/comunicati-stampa-attuali.asp?aktuelles_action=4&aktuel les_article_id=3783 96; “L organigram dla Rai con l dopl plu personal!”, in: La Usc di Ladins, 28 ottobre 2011; risposta scritta a interrogazione cons. Dello Sbarba/Heiss n. 17/novembre/2011, prot. 1./11.04.01/647318, 21 novembre 2011.

62 Atti Camera – Interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-01935 presentata dagli on. Nicco-Brugger e Zeller, 8 novembre 2011.

63 Cfr. Resoconto stenografico dell’Assemblea – Seduta n. 555 del 30 novembre 2011; Cfr. anche “Rai, meno tagli per le minoranze. Ma la Provincia partecipi”, in “Alto Adige”, 1 dicembre 2011.

64 Cfr. http://www.camera.it/470?stenog=/_dati/leg16/lavori/stencomm/07/audiz2/2011/1214&pagina=s010

65 Cfr. Comunicato “Carlo Malinconico incontra Lorenza Lei”, 19 dicembre 2011, in http://www.governo.it/GovernoInforma/Comunicati/testo_int.asp?d=65806.

66 Comunicato aziendale Rai, http://www.ufficiostampa.rai.it/; cfr. anche “Trasmissioni in lingua tedesca. Vertice Rai-Palazzo Widmann”, in “Corriere dell’Alto Adige”, 30 novembre 2012.

67 Cfr. Comunicato stampa del Consiglio provinciale, http://www.consiglio-bz.org/it/attualita/cs-consiglio-attuali.asp?aktuelles_acti on =4&aktuelles_article_id=379655.

68 Cfr. all’indirizzo http://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/1838.asp?aktuelles_action=300
&aktuelles_image_id= 532105.

69 Emendamento al disegno di legge provinciale n. 114/11-XIV – Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012). Dopo l’art. 34, comma 6, del disegno di legge n. 114/11-XIV, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”, sono aggiunti i seguenti commi 6 bis e 6 ter: “6bis. La giunta provinciale è autorizzata a subentrare, ai fini e per gli effetti dell’art 79, comma 1, lettera c, dello statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nella convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. 6ter. Al punto 1 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. E successive modifiche. È aggiunta la seguente lineetta: “rapporti con la Rai”.

70 Cfr. Comunicato stampa del Consiglio provinciale: “Lavori in Consiglio: Approvata la Legge finanziaria”.

71 Seduta del 19 dicembre 2011.

72 Cfr. Comunicato stampa della Giunta provinciale: “Dalla Giunta: impegnati i 100 milioni dell’Accordo di Milano”, 19 dicembre 2011. Cfr. anche “Geld für Post und Rai steht bereit”, in: “Dolomiten”, 20 dicembre 2011.

73 Cfr. “Mehr Sicherheit durch Vollautonomie”, 4 gennaio 2012, in: http://www.svpartei.org/de/presse/mitteilungen/20120104%7 Csvp%7C7212.html.

74 Hannes Senfter, “Die Chefsache”, in: “Neue Südtiroler Tageszeitung”, 17/18 dicembre 2011.

75 Cfr. F. Gonzato, “Brugger: pronto l’accordo sulla Rai”, in “Alto Adige”, 6 dicembre 2012.

76 Cfr. http://www.governo.it/GovernoInforma/Multimedia/dettaglio.asp?d=66512.

77 Cfr. comunicati ufficiali della Giunta agli indirizzi internet: http://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/1838.asp? aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=384859 e http://www.provincia.bz.it/aprov/giunta-provinciale/1838.asp?aktuelles_action=4 & aktuelles_article_id=384867.

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Abstracts

Das Autonomiestatut und der ­öffentliche Rundfunk

Das neue Autonomiestatut und der öffentliche Rundfunk Südtirols haben sich parallel und im Konflikt entwickelt, der auf das erste Autonomiestatut zurückgeht und mit der politischen Forderung nach einer allgemeinen Kompetenz bezüglich Rundfunk und Kommunikationsdienste zusammenhängt.

Es handelt sich dabei um ein Spiel, das seit Jahrzehnten andauert, welches aber in den letzten Jahren einen tiefgreifenden Wandel durchgemacht hat: Aus dem politisch-verfassungsrechtlichen Konflikt wurde ein Verhandeln um Kompetenzen und Finanzen. Die Materie wurde recht unbekümmert im Rahmen einer autoreferenziellen und besitzergreifenden Strategie über Durchführungsbestimmungen zu regeln versucht. Dabei hat man ignoriert, dass die Regulierung des Kommunikationssystems immer mehr mit der europäischen und nationalen Gesetzgebung vernetzt ist und sich prozesshaft entwickelt.

Unter diesen Rahmenbedingungen wird die gesamte politisch-verfassungsrechtliche Entwicklung rekonstruiert, vom ersten historischen Urteil 1961, über das Mailänder Abkommen, von den Verhandlungen mit der Rai für eine neue Konvention bis hin zu den Verhandlungen mit der Regierung Monti.

Le Statut d’autonomia y le sorvisc publich radio-televisif

Te Südtirol s’à le Statut d’autonomia nü y le sorvisc publich radio-televisif svilupé paralelamënter, mo dagnora te n raport de conflit, che va derevers al Pröm Statut d’autonomia y che taca adöm cun la ghiranza politica de ciafè na competënza generala por ći che reverda le radio, la televijiun y i atri sorvisc de comunicaziun.

Al é n „jüch“ che va inant da dezenns, mo che s’à mudé dassënn ti ultimi agn: fora de n conflit politich-costituzional él deventè na tratativa por competënzes y finanzes, porvan de sfruté te na manira indeferënta le stromënt dles normes d’atuaziun, do na logica autoreferenziala y por surantó la proprieté. An à insciö savaié de ne savëi nia, che la regolamentaziun dl sistem de comunicaziun é tres plü liada ales leges y ales prozedöres europeiches y nazionales.

Te chësta cornisc vëgnel recostruì döt le svilup politich-costituzional, dala pröma sentënza storica dla Curt costituzionala dl 1961 al’Acordanza de Milan, ales tratatives cun la Rai por na convenziun nöia, ćina al scomenćiamënt dles tratatives nöies cun le Govern de Monti.

The Statute of Autonomy and ­
Public Broadcasting

In South Tyrol, the relationship between the new statute of autonomy and public broadcasting has been characterised both by parallel evolution and continual conflict. This can be traced back to the First Statute of Autonomy and to a constantly frustrated political demand for independent control of broadcasting and other communications services.

It resembles a game that, after having been played for decades, has recently undergone a profound change: what used to be a politically motivated, constitutional dispute has dissolved into mere jostling for jurisdiction and funding. An attempt was made to settle the matter rather recklessly through a self-referential and self-serving strategy involving contracts and regulations. One factor has been completely ignored, though: regulation of communications systems are becoming more and more entangled with European and Italian legislature and are not static, but subject to constant change.

Taking this into account, the article reconstructs the entire political and constitutional process: it begins with the first historic judgment in 1961, covers the Milan Agreement and negotiations with the RAI national public broadcasting service over a new agreement, and continues right up through current negotiations with the Monti administration.